A- A A+

Il contratto collettivo non si applica obbligatoriamente

Si applica solo se la retribuzione concordata dalle parti è inadeguata secondo i principi costituzionali

La Corte di Cassazione ha affermato che “nell’attuale sistema di contrattazione collettiva di diritto comune (art. 39, quarto comma, Cost.) la "categoria professionale" non comporta di per sé la necessaria applicazione di un contratto diverso da quello individuale voluto dalle parti oppure da quello collettivo stipulato dalle associazioni sindacali alle quali esse sono iscritte”.
Questo contratto collettivo, in assenza di una esplicita volontà delle parti, si può applicare solo nel caso in cui “la retribuzione concordata risulti inadeguata (Sez. un. 26 marzo 1997 n. 2665)” con riferimento ai principi di cui al 1º comma dell'articolo 36 della Costituzione.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 16 gennaio – 21 febbraio 2013, n. 4323/13¨) Milano 20/02/2013

Il contratto collettivo peggiorativo

Nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni "in peius" per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 c.c.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale. cassazione civile sez. lav.  19 giugno 2014 n. 13960  

Il contratto collettivo non si applica a tutti

I contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso dall'accordo e potrebbero addirittura essere vincolati da un accordo sindacale separato. Cassazione civile sez. lav.  18 aprile 2012 n. 6044