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Il contratto collettivo non può derogare in pejus i diritti soggettivi già acquisiti dal lavoratore

Le organizzazioni sindacali non hanno il potere di comprimere questi diritti

Le organizzazioni sindacali, stipulando i contratti collettivi o gli accordi integrativi aziendali o comunque un qualsiasi altro loro accordo avente natura collettiva, non hanno il potere di limitare, annullare o disciplinare in modo diverso i diritti che i lavoratori, anche iscritti all’organizzazione sindacale  peggiore,,hanno già acquisito. Sui diritti acquisiti, cioè già maturati a favore del singolo lavoratore, può disporre validamente solo il lavoratore titolare del diritto medesimo. La corte di cassazione ha confermato questo principio con la massima che riportiamo: “La contrattazione collettiva non può incidere, in relazione alla regola dell'intangibilità dei diritti quesiti, in senso peggiorativo su posizioni già consolidate o su diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori in assenza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte degli stessi, ma solo su diritti del singolo lavoratore non ancora acquisiti. L'adesione degli interessati - iscritti o non iscritti alle associazioni stipulanti - ad un contratto o accordo collettivo può essere, peraltro, non solo esplicita, ma anche implicita, per fatti concludenti, che sono generalmente ravvisabili nella pratica applicazione delle relative clausole. (Nella specie la S.C. ha desunto dal comportamento dell'interessato, che aveva dato pratica applicazione, senza mai dolersene, ad una clausola contrattuale prevedente la trasferta di alcuni lavoratori senza l'attribuzione di rimborsi per alcuni mesi, l'accettazione implicita della clausola contrattuale, peraltro incidente su diritti patrimoniali non ancora acquisiti dal lavoratore).

Cassazione civile sez. lav.  01 luglio 2014 n. 14944 . 

 

Nella foto: opera di Walter Pozzebon, Asti.

Il contratto collettivo peggiorativo

Nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni "in peius" per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 c.c.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale. cassazione civile sez. lav.  19 giugno 2014 n. 13960  

Il contratto collettivo non si applica a tutti

I contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso dall'accordo e potrebbero addirittura essere vincolati da un accordo sindacale separato. Cassazione civile sez. lav.  18 aprile 2012 n. 6044