05/10/2017
Un lavoratore prestava la sua attività con mansioni di pulitore nell'ambito di un appalto di servizi di pulizia assunto, di volta in volta, dalle società appaltatrici che si sono avvicendate negli appalti dell'unico committente.
Cessato l'appalto, la cooperativa datrice di lavoro ha licenziato il lavoratore senza corrispondergli l'indennità sostitutiva del preavviso poiché, a suo dire, il lavoratore era assistito da una clausola di garanzia di tutela del posto di lavoro che gli ha consentito di proseguire, senza soluzione di continuità, la sua attività lavorativa alle dipendenze della nuova cooperativa che ha sostituito la precedente nella conduzione dei lavori.
Il tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Silvia Ravazzoni, ha riconosciuto il diritto del lavoratore ad avere la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso. L'obbligo del datore di lavoro di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso è dovuto in ogni caso di licenziamento in cui non ci sia stato un preavviso lavorato. Il principio vale anche nel caso in cui vi sia un passaggio diretto ed immediato del personale dell'impresa cessante l'appalto di servizi alle dipendenze della nuova impresa subentrante. Il tribunale di Milano in questa sua decisione ha richiamato l'orientamento della suprema Corte di Cassazione che ha affermato che sussiste "l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento in cui non ci sia stato un preavviso senza eccettuare l'ipotesi in cui il lavoratore licenziato abbia immediatamente trovato un'altra occupazione lavorativa… L'indennità spetta al lavoratore licenziato anche in caso di passaggio diretto del lavoratore dall'azienda che cessa l'appalto a quella che subentra nello stesso appalto, mancando nella norma una previsione espressa che escluda la corresponsione dell'indennità. Si tratta di un principio generale fissato dall'articolo 2118 del codice civile. La sentenza del tribunale di Milano è la numero 1204/2017 pubblicata il 26 aprile 2017. Le sentenze della corte suprema di cassazione sono: 21 gennaio 2014 n. 1148, 7 ottobre 2014 n. 21092, 21 gennaio 2014 n 1148.