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Infortunio sul lavoro, per il risarcimento responsabilità oggettiva del datore di lavoro.

Un operaio è deceduto mentre eseguiva lavori di manutenzione su di un autocarro provvisto di cassone ribaltabile, a causa dell'improvvisa chiusura del cassone, che aveva sollevato per eseguire i lavori.
Gli accertamenti compiuti dai carabinieri, dall'Ispettorato provinciale del lavoro avevano accertato che la vittima aveva manomesso gli spinotti siti sul carrello e non aveva utilizzato i puntelli di sostegno del cassone, durante l'esecuzione dei lavori. Le indagini iniziate a carico dell'impresa dalla Procura della repubblica sono state pertanto archiviate.
Gli eredi dell’operaio però hanno convenuto in giudizio il datore di lavoro per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa della morte del loro congiunto.
La società ha resistito alle domande, affermando che l'incidente era da ascrivere alla colpa esclusiva della vittima. Il tribunale decidendo la controversia ha attribuito al datore di lavoro la responsabilità dell’incidente condannandolo al risarcimento dei danni.
Contro la sentenza il datore di lavoro ha proposto appello sostenendo quantomeno il concorso di colpa della vittima. La corte di appello ha respinto l’impugnazione confermando l’esclusiva responsabilità del datore di lavoro.
Il datore di lavoro, non soddisfatto dal contenuto della sentenza, ha proposto ricorso in Cassazione.
La corte di cassazione correttamente interpretando le norme del nostro ordinamento giuridico, ha affermato il seguente importante principio: la responsabilità conseguente all’inosservanza delle norme speciali che devono essere coordinate “ con i principi generali enunciati dall'art. 2087 cod. civ. - è (anche) una responsabilità oggettiva, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, dovendo gravare sull'impresa, e non sui lavoratori o sui terzi, il rischio inerente all'eventuale pericolosità dei macchinari di cui essa si avvalga, per l'esercizio della sua attività e nel suo interesse.
Solo la responsabilità oggettiva, infatti, garantisce una certa efficacia dissuasiva dall'uso di mezzi o attrezzature pericolose, facendo gravare i costi degli incidenti sull'impresa che tali mezzi utilizza, anziché sui lavoratori o sui terzi danneggiati.” (Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 14 gennaio – 25 febbraio 2008, n. 4718).
Tutti principi corretti e lineari.
Il nostro ordinamento, come si evince dalla lettura della sentenza, contiene tutti i necessari anticorpi contro gli infortuni sul lavoro. Il datore di lavoro è sanzionato pesantemente. 
Non si tratta, pertanto, nella giusta lotta contro le morti bianche, di aggiungere nuove norme ma di far sì che le norme già esistenti siano scrupolosamente osservate sui luoghi di lavoro. Occorre intensificare i controlli e non certamente i codici che di norme già ne contengono in abbondanza.
La propaganda politica deve cedere il passo ad una migliore organizzazione dei controlli e della formazione culturale e antinfortunistica.

Milano 10 marzo 2008

Tutela delle condizioni di lavoro le norme del nsoro codice civile:

 -Art. 2087 codice civile. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

-Art. 2060 codice civile. Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.

Infortunio sul lavoro.

E’ infortunio sul lavoro qualsiasi lesione che un lavoratore subisca in occasione dell'espletamento della sua attività lavorativa, dovuta ad una causa violenta da cui sia derivata una inabilità totale o parziale al lavoro. L'infortunio può procurare una invalidità temporanea al lavoro oppure una invalidità permanente, totale o parziale.

Infortunio in itinere

La legge tutela anche l'infortunio che il lavoratore subisce durante il normale percorso di andata e ritorno dal suo luogo di abitazione a quello di lavoro oppure nel percorso di collegamento tra 2 diverse sedi di lavoro. Nel caso in cui manchi la mensa aziendale, la copertura assicurativa si estende anche agli infortuni avvenuti nel tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti.

Malattia professionale

La malattia professionale è la malattia che si contrae a causa di condizioni di lavoro, di materiali utilizzati o comunque di  fattori nocivi presenti nel luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa. La malattia professionale può comportare una incapacità temporanea al lavoro o anche la morte del lavoratore. L'istituto previdenziale indennizza la malattia professionale a condizione che essa sia stata contratta effettivamente nell'esercizio della prestazione lavorativa. La sua causa non è violenta come nell'infortunio sul lavoro ma si presenta come progressivamente lesiva sul fisico del lavoratore.

Trattamento previdenziale nei casi dubbi.

Quando vi è incertezza sulla natura dell'evento, se infortunio sul lavoro o malattia professionale coperti dall’Inail  oppure malattia semplice coperta dall'Inps, in via provvisoria provvede alla liquidazione del trattamento dovuta al lavoratore il primo ente che ha ricevuto la denuncia. Risolta la questione relativa alla natura dell'evento morboso, l'istituto competente regolerà in modo definitivo il trattamento dovuto all'assicurato.