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Violazione dell’obbligo di sicurezza: legittimo il rifiuto dei lavoratori di eseguire la prestazione lavorativa

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21/01/2016

Riconoscimento del diritto alla retribuzione per i giorni non lavorati

Con ricorso al Tribunale di Torino, i ricorrenti, dipendenti di una nota azienda automobilistica, convenivano la datrice di lavoro esponendo che erano addetti all'assemblaggio delle portiere delle auto presso il reparto denominato "lite 11", nel quale, nei mesi precedenti,  si era verificata la caduta di diverse portiere. Dopo l’ennesima caduta, i ricorrenti si erano rifiutati di proseguire il lavoro sino a quando l'azienda non avesse adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza. In seguito all’intervento della squadra di manutenzione, durato circa un’ora e quarantacinque minuti, gli operai avevano ripreso il lavoro. L'azienda, tuttavia, aveva addebitato ai ricorrenti la retribuzione corrispondente al fermo, ritenendo il rifiuto della prestazione configurabile come sciopero.

In primo grado, il Giudice rigettava il ricorso, ritenendo che la non gravità dell'inadempimento datoriale escludesse l'applicabilità dell'eccezione d’inadempimento ex art. 1460 c.c.

I lavoratori soccombenti hanno impugnato tale decisione e la Corte di Appello ha riformato la decisione di primo grado, ritenendo sussistenti tutti i requisiti indicati dalla norma ed affermando che il datore di lavoro non è liberato dall’obbligo di corrispondere la retribuzione, in conseguenza della mora credendi conseguente all’applicazione dell’art. 1460 c.c.

Contro la decisione della Corte d’appello, la società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione.

La Suprema corte, dopo aver ricordato che il datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell'art. 2087 c.c., ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni ed è tenuto ad adottare le misure a ciò preposte, ha proseguito asserendo che “per la giurisprudenza di questa Corte la violazione di tale obbligo legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, eccependo l'inadempimento altrui (Cass. n. n. 10553 del 2013; n. 14375 del 2012; n. 11664 del 2006; n. 9576 del 2005)”. Per garantire la tutela in ambito civile, è garantito ai lavoratori il potere di autotutela contrattuale rappresentato dall'eccezione di inadempimento, rifiutando l'esecuzione della prestazione in ambiente pericoloso. La Corte, poi, ha ricordato il principio di diritto affermato recentemente per cui “in caso di violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 cod. civ., non solo è legittimo, a fronte dell'inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, ma costui conserva, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore (Cass. n. 6631 del 2015)”.

Rigettati gli ulteriori motivi di ricorso, la Corte suprema ha, quindi, respinto il ricorso, condannando la società datrice di lavoro.

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 novembre 2015 – 19 gennaio 2016, n. 836)

Nella foto:  olio su tela di Ampello Tettamanti, Miniera di Marmo, 1950.

Tutela delle condizioni di lavoro le norme del nsoro codice civile:

 -Art. 2087 codice civile. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

-Art. 2060 codice civile. Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.

Infortunio sul lavoro.

E’ infortunio sul lavoro qualsiasi lesione che un lavoratore subisca in occasione dell'espletamento della sua attività lavorativa, dovuta ad una causa violenta da cui sia derivata una inabilità totale o parziale al lavoro. L'infortunio può procurare una invalidità temporanea al lavoro oppure una invalidità permanente, totale o parziale.

Infortunio in itinere

La legge tutela anche l'infortunio che il lavoratore subisce durante il normale percorso di andata e ritorno dal suo luogo di abitazione a quello di lavoro oppure nel percorso di collegamento tra 2 diverse sedi di lavoro. Nel caso in cui manchi la mensa aziendale, la copertura assicurativa si estende anche agli infortuni avvenuti nel tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti.

Malattia professionale

La malattia professionale è la malattia che si contrae a causa di condizioni di lavoro, di materiali utilizzati o comunque di  fattori nocivi presenti nel luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa. La malattia professionale può comportare una incapacità temporanea al lavoro o anche la morte del lavoratore. L'istituto previdenziale indennizza la malattia professionale a condizione che essa sia stata contratta effettivamente nell'esercizio della prestazione lavorativa. La sua causa non è violenta come nell'infortunio sul lavoro ma si presenta come progressivamente lesiva sul fisico del lavoratore.

Trattamento previdenziale nei casi dubbi.

Quando vi è incertezza sulla natura dell'evento, se infortunio sul lavoro o malattia professionale coperti dall’Inail  oppure malattia semplice coperta dall'Inps, in via provvisoria provvede alla liquidazione del trattamento dovuta al lavoratore il primo ente che ha ricevuto la denuncia. Risolta la questione relativa alla natura dell'evento morboso, l'istituto competente regolerà in modo definitivo il trattamento dovuto all'assicurato.