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Per la morte dell'operaio caduto dal ponteggio, non risponde il proprietario del fabbricato.

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10/05/2017

Sconfitta l'Inail, il privato non ha questo obbligo solidale

Il proprietario di un fabbricato aveva deciso di ristrutturare il suo immobile e aveva concluso un contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori edili da eseguirsi nella sua proprietà. Durante l'esecuzione di questi lavori, un operaio cadeva da un ponteggio della ditta appaltatrice e perdeva la vita.

L'Inail ha provveduto a corrispondere le provvidenze di legge ai parenti superstiti dell'operaio deceduto; dopo aver effettuato questo pagamento, però, ha chiesto al proprietario del fabbricato il pagamento di tutte le somme che come istituto aveva corrisposto ai parenti in conseguenza della morte. Il proprietario del fabbricato si è opposto sostenendo la illegittimità della pretesa per non aver questo obbligo di ripetizione. Il tribunale, però, ha ritenuto che l'Inail avesse ragione e ha condannato il proprietario del fabbricato a versare all'istituto previdenziale la somma di euro 145.000. La corte di appello, però, ha riformato la sentenza ed ha rigettato la domanda dell'Inail contro l'appaltante perché il proprietario di fabbricato non aveva l'obbligo di adottare le misure di sicurezza o di vigilanza sul cantiere.
L'istituto previdenziale ha fatto ricorso in cassazione contro la sentenza della corte d'appello. La corte di cassazione ha rigettato il ricorso affermando i seguenti principi :"Invero, come questa Corte ha già avuto occasione di statuire (Cass. sez. lav. n. 22818 del 28.10.2009), "in materia di appalto, la responsabilità per la violazione dell’obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico organizzativi dell’opera da eseguire".
Si è, altresì, ribadito (Cass. sez. lav. n. 17092 dell’8.10.2012) che "l’art. 2087 cod. civ., che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all’imprenditore l’adozione di misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da lui, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico - organizzativi dell’opera da eseguire".
Nel caso sottoposto al suo esame, per la corte di cassazione, quel committente non aveva assunto quell'obbligo specifico di vigilanza solo in presenza del quale si sarebbe potuto giustificare la sua condanna a pagare quanto corrisposto dall'Inail ai parenti della vittima.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 11311/17; depositata il 9 maggio

 

Tutela delle condizioni di lavoro le norme del nsoro codice civile:

 -Art. 2087 codice civile. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

-Art. 2060 codice civile. Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.

Infortunio sul lavoro.

E’ infortunio sul lavoro qualsiasi lesione che un lavoratore subisca in occasione dell'espletamento della sua attività lavorativa, dovuta ad una causa violenta da cui sia derivata una inabilità totale o parziale al lavoro. L'infortunio può procurare una invalidità temporanea al lavoro oppure una invalidità permanente, totale o parziale.

Infortunio in itinere

La legge tutela anche l'infortunio che il lavoratore subisce durante il normale percorso di andata e ritorno dal suo luogo di abitazione a quello di lavoro oppure nel percorso di collegamento tra 2 diverse sedi di lavoro. Nel caso in cui manchi la mensa aziendale, la copertura assicurativa si estende anche agli infortuni avvenuti nel tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti.

Malattia professionale

La malattia professionale è la malattia che si contrae a causa di condizioni di lavoro, di materiali utilizzati o comunque di  fattori nocivi presenti nel luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa. La malattia professionale può comportare una incapacità temporanea al lavoro o anche la morte del lavoratore. L'istituto previdenziale indennizza la malattia professionale a condizione che essa sia stata contratta effettivamente nell'esercizio della prestazione lavorativa. La sua causa non è violenta come nell'infortunio sul lavoro ma si presenta come progressivamente lesiva sul fisico del lavoratore.

Trattamento previdenziale nei casi dubbi.

Quando vi è incertezza sulla natura dell'evento, se infortunio sul lavoro o malattia professionale coperti dall’Inail  oppure malattia semplice coperta dall'Inps, in via provvisoria provvede alla liquidazione del trattamento dovuta al lavoratore il primo ente che ha ricevuto la denuncia. Risolta la questione relativa alla natura dell'evento morboso, l'istituto competente regolerà in modo definitivo il trattamento dovuto all'assicurato.