A- A A+

Le pretese economiche devono essere contestate in modo specifico.

 Il processo del lavoro ha delle regole rigorose che devono essere sempre osservate, a pena di decadenza definitiva. Una di queste regole è rappresentata dall'onere che il datore di lavoro ha di contestare in modo specifico il conteggio presentato dal lavoratore a sostegno delle sue domande di pagamento. Nel caso in cui il datore Di lavoro si dovesse limitare ad una contestazione generica, quei conteggi diventano definitivi ed il giudice potrà porle a sostegno della sua decisione di condanna. Il principio è stato ribadito in questa recentissima sentenza della corte di cassazione che sottoponiamo alla vostra attenzione. ... nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile." Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 20844/15; depositata il 15 ottobre)