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La discriminazione onere del lavoratore, la giustificazione del licenziamento onere del datore di lavoro

Cassazione 2015, n. 14928

Il fatto: il Tribunale respingeva la domanda proposta da un lavoratore di annullamento/nullità del licenziamento. Il giudice riteneva non dimostrato il carattere ritorsivo o discriminatorio del licenziamento, mentre ha ritenuto  sussistente il giustificato motivo oggettivo del licenziamento dedotto dal datore di lavoro.  La Corte di appello nel confermare la sentenza reclamata, rilevava che non erano stati allegati dal lavoratore elementi sintomatici di un intento ritorsivo e, tantomeno, di un carattere discriminatorio del licenziamento ed affermava che nella fattispecie era risultato dimostrato il giustificato motivo oggettivo. Conseguentemente confermava la sentenza del tribunale.

La Corte di Cassazione intervenendo nella disputa ha confermato la sentenza ed ha affermato quanto segue.

"Come è stato più volte affermato da questa Corte, "il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta - assimilabile a quello discriminatorio, vietato dagli artt. 4 della legge n. 604 del 1966, 15 della legge n. 300 del 1970 e 3 della legge n. 108 del 1990 - costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni" (v. Cass. 8-8-2011 n. 17087, Cass. 18-3-2011 n. 6282).... Inoltre, come pure è stato precisato, "l'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso; solo ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso" (v. Cass. 14-3-2013 n. 6501)." Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 19 febbraio- 16 luglio 2015, n. 14928.

La Corte di cassazione così pronunciando ha diviso tra le parti i rispettivi obblighi probatori: al lavoratore quello sulla discriminazione al datore di lavoro quello sulla giustificazione del licenziamento.