A- A A+

La somministrazione illecita costituisce reato a carico dell'impresa committente

Il tribunale ha ritenuto la colpevolezza del legale rappresentante di una società  appaltante avendo riscontrato la somministrazione illecita di manodopera per un gran numero di giornate lavorative e per diversi lavoratori che risultavano essere stati assunti nel libro unico del lavoro di una società appaltatrice.

La Corte di Cassazione penale chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha affermato che " È stato da tempo precisato da questa Suprema Corte, in tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, che la distinzione tra contratto di appalto e quello di somministrazione di manodopera va operata non soltanto con riferimento alla proprietà dei fattori di produzione ma altresì alla verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell'assunzione effettiva del rischio d'Impresa, in assenza dei quali si configura una mera fornitura di prestazione lavorativa che, se effettuata da soggetti non autorizzati, configura il reato di cui all'art. 18 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 (sez. 3, n. 861 del 2005, Rv. 230664). Orbene, il giudice di merito ha correttamente applicato l'enunciato principio di diritto, ritenendo integrata la fattispecie di reato ascritta all'imputato." 

Per la corte di cassazione, l'impresa appaltatrice " non ha mai esercitato alcun potere direttivo o organizzativo in ordine all'espletamento delle mansioni ad essi affidate, né aveva assunto alcun rischio di impresa, operando, tra l'altro, in un settore del tutto diverso da quello della società assuntrice dei lavoratori, o apprestato alcuna reale organizzazione di mezzi per l'esecuzione dei lavori formalmente affidati in appalto. Alla luce di tali risultanze, pertanto, il contratto di appalto si configura con certezza come simulato, celando una mera fornitura di prestazione lavorativa da parte  di xxxx., vietata in assenza della prescritta autorizzazione." Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 7070/13