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Abolito il reato di intermediazione illecita di manodopera tranne nel caso in cui ad essere interposti siano dei minorenni

Novità di grande rilievo in una normativa che dal 1961 ha sempre punito severamente il reato di intermediazione illecita di manodopera. Il dlgs n. 8 del 15 gennaio 2016, dopo lunghi decenni, ha depenalizzato il reato di intermediazione illecita di manodopera negli appalti e nella somministrazione di lavoro. La legge Biagi del 2003 puniva l'intermediazione illecita con la pena dell’ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa. Se vi era lo sfruttamento dei minori la pena prevista era l’arresto fino a 18 mesi con e l’ammenda aumentata fino al sestuplo. Tranne l‘ipotesi dell’intermediazione illecita di manodopera a danno dei minori, il fatto non è più previsto come reato perché si applica   solo la sanzione amministrativa, senza processo penale e senza condanna penale.

Con la nuova normativa si continuerà a punire con la sanzione penale solo se l’intermediazione illecita sia commessa mediante lo sfruttamento di minori (avviamento al lavoro di soggetti minori di 15 anni o che non abbiano concluso il periodo di istruzione obbligatoria o minori compresi tra i 15 e i 18 anni adibiti a lavori espressamente vietati per legge).

Le sanzioni amministrative saranno applicate dai competenti uffici territoriali del lavoro.

I procedimenti penali in corso si concluderanno con sentenze di assoluzione  perchè il fatto non è più privisto come reato. Vi offiramo una sentenza della Corte di Cassazione che ben spiega il tutto: sentenza sulla intermediazione n. 10484 del 14.03.16.

Sulla interposizione di manodopera si veda anche Wikipedia.