08/05/2016
Novità di grande rilievo in una normativa che dal 1961 ha sempre punito severamente il reato di intermediazione illecita di manodopera. Il dlgs n. 8 del 15 gennaio 2016, dopo lunghi decenni, ha depenalizzato il reato di intermediazione illecita di manodopera negli appalti e nella somministrazione di lavoro. La legge Biagi del 2003 puniva l'intermediazione illecita con la pena dell’ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa. Se vi era lo sfruttamento dei minori la pena prevista era l’arresto fino a 18 mesi con e l’ammenda aumentata fino al sestuplo. Tranne l‘ipotesi dell’intermediazione illecita di manodopera a danno dei minori, il fatto non è più previsto come reato perché si applica solo la sanzione amministrativa, senza processo penale e senza condanna penale.
Con la nuova normativa si continuerà a punire con la sanzione penale solo se l’intermediazione illecita sia commessa mediante lo sfruttamento di minori (avviamento al lavoro di soggetti minori di 15 anni o che non abbiano concluso il periodo di istruzione obbligatoria o minori compresi tra i 15 e i 18 anni adibiti a lavori espressamente vietati per legge).
Le sanzioni amministrative saranno applicate dai competenti uffici territoriali del lavoro.
I procedimenti penali in corso si concluderanno con sentenze di assoluzione perchè il fatto non è più privisto come reato. Vi offiramo una sentenza della Corte di Cassazione che ben spiega il tutto: sentenza sulla intermediazione n. 10484 del 14.03.16.