22/01/2014
Se le mansioni inferiori attribuite al lavoratore non incidono in modo prevalente ed assorbente sulle mansioni confacenti al suo inquadramento di appartenenza, non vi è dequalificazione. Qualsiasi lavoratore, pertanto, può essere adibito momentaneamente anche a mansioni che non corrispondano a quelle superiori del suo inquadramento o a quelle per ultimo svolte; a condizione che questa adibizione a mansioni inferiori non abbia ad assumere carattere prevalente sulle rimanenti mansione di livello superiore.
Questa utilizzazione parziale non stravolge il sinallagma contrattuale.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 27 novembre 2012 - 21 febbraio 2013.