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Il contratto collettivo dell'industria riduce le garanzie risarcitorie del dirigente licenziato in modo illegittimo

La pattuizione collettiva dei dirigenti delle aziende del settore industria, che vi riportiamo nella tabella sottostante, inserendosi nel quadro politico e sindacale della nuova disciplina in materia di tutele crescenti del rapporto di lavoro degli operai, degli impiegati e dei quadri, ha rivisto al ribasso tutta la materia del licenziamento dei dirigenti, modificando i termini temporali del preavviso e incidendo decisamente sui criteri di quantificazione del danno in presenza di licenziamento illegittimo.

Ora la nuova normativa, per i dirigenti licenziati dopo l'1 gennaio 2014, è quella che vi offriamo con il riquadro sotto riportato che compara la normativa tra prima e dopo.

Dal confronto si evince con immediatezza la profonda differenza di trattamento introdotta dalle nuove norme del contratto collettivo che diminuiscono in modo sensibile le precedenti tutele del dirigente in presenza di illegittimo recesso del datore di lavoro.

Le nuove norme possono essere ovviamente derogate in melius per il dirigente su accodo delle parti.

 

 

 

Il contratto collettivo peggiorativo

Nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni "in peius" per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 c.c.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale. cassazione civile sez. lav.  19 giugno 2014 n. 13960  

Il contratto collettivo non si applica a tutti

I contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso dall'accordo e potrebbero addirittura essere vincolati da un accordo sindacale separato. Cassazione civile sez. lav.  18 aprile 2012 n. 6044