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Se si devia dal tragitto normale casa-lavoro, niente diritto all’indennizzo per infortunio in itinere in caso di incidente

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06/02/2019

Il rischio di incidenti non deve essere aggravato

Un dipendente dell’INAIL ha subito un incidente stradale mentre si recava al lavoro con la propria automobile. Successivamente, il lavoratore ha agito avanti il Tribunale rivendicando nei confronti dell’istituto previdenziale il diritto di percepire l’indennizzo dovuto all’asserito infortunio in itinere.

Il Tribunale ha accolto la domanda del lavoratore, ma la Corte d’appello ha riformato la sentenza dando ragione all’INAIL e argomentando che il percorso effettuato dal lavoratore “non trovava ragionevole spiegazione”, in quanto “non era il più breve” e non si è verificato “durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”.

Il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione avverso questa decisione. Il ricorso è stato però dichiarato inammissibile in quanto la Corte ha ritenuto non censurabile il ragionamento dei giudici d’appello, trattandosi, nel caso di specie, di “una interruzione o deviazione (effettuata dal lavoratore, ndr) del tutto indipendenti dal lavoro, o, comunque, non necessitate”.

Il lavoratore, pertanto, è stato ritenuto responsabile dell’incidente occorso a sé stesso, ravvisandovi i giudici “una ipotesi di rischio elettivo, causata dal lavoratore per scelte personali tali da interrompere il nesso di causalità tra il lavoro e l’evento subito”.

Per poter rivendicare l’indennizzo dovuto ad un incidente automobilistico sulla strada casa-lavoro, è necessario che esso si sia verificato sul tragitto normale e più breve e che il lavoratore non abbia contribuito con il suo comportamento ad aumentare il rischio del verificarsi dell’incidente.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza 6 novembre 2018 – 5 febbraio 2019, n. 3376)

 

Tutela delle condizioni di lavoro le norme del nsoro codice civile:

 -Art. 2087 codice civile. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

-Art. 2060 codice civile. Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.

Infortunio sul lavoro.

E’ infortunio sul lavoro qualsiasi lesione che un lavoratore subisca in occasione dell'espletamento della sua attività lavorativa, dovuta ad una causa violenta da cui sia derivata una inabilità totale o parziale al lavoro. L'infortunio può procurare una invalidità temporanea al lavoro oppure una invalidità permanente, totale o parziale.

Infortunio in itinere

La legge tutela anche l'infortunio che il lavoratore subisce durante il normale percorso di andata e ritorno dal suo luogo di abitazione a quello di lavoro oppure nel percorso di collegamento tra 2 diverse sedi di lavoro. Nel caso in cui manchi la mensa aziendale, la copertura assicurativa si estende anche agli infortuni avvenuti nel tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti.

Malattia professionale

La malattia professionale è la malattia che si contrae a causa di condizioni di lavoro, di materiali utilizzati o comunque di  fattori nocivi presenti nel luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa. La malattia professionale può comportare una incapacità temporanea al lavoro o anche la morte del lavoratore. L'istituto previdenziale indennizza la malattia professionale a condizione che essa sia stata contratta effettivamente nell'esercizio della prestazione lavorativa. La sua causa non è violenta come nell'infortunio sul lavoro ma si presenta come progressivamente lesiva sul fisico del lavoratore.

Trattamento previdenziale nei casi dubbi.

Quando vi è incertezza sulla natura dell'evento, se infortunio sul lavoro o malattia professionale coperti dall’Inail  oppure malattia semplice coperta dall'Inps, in via provvisoria provvede alla liquidazione del trattamento dovuta al lavoratore il primo ente che ha ricevuto la denuncia. Risolta la questione relativa alla natura dell'evento morboso, l'istituto competente regolerà in modo definitivo il trattamento dovuto all'assicurato.