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L'indennità mensa, se ha natura assistenziale, non rientra tra gli obblighi solidali dell'impresa appaltante che così non ne risponde

Cassazione n. 10.334/2016

 Un lavoratore chiama in causa l'impresa appaltante dei servizi dove ha prestato la sua attività lavorativa chiedendo il pagamento del buono pasto che l'impresa datrice di lavoro e appaltatrice delle opere non aveva provveduto a corrispondergli nei mesi della sua attività lavorativa. Il tribunale e la corte di appello hanno accolto la domanda del lavoratore perché hanno ritenuto che il buono pasto, essendo commisurato proporzionalmente alle ore lavorate, in base agli accordi collettivi, doveva essere considerato corrispettivo della prestazione lavorativa e come tale soggetto all'obbligo di solidarietà nel pagamento da parte dell'impresa appaltante. La cassazione intervenendo nella controversia per decidere sul motivo di gravame proposto dalla società datoriale che riteneva errata l'attribuzione di natura retributiva, anziché assistenziali, ai buoni pasto ha affermato che "il valore dei pasti, di cui il lavoratore possa fruire in una mensa aziendale o presso esercizi convenzionati con il datore di lavoro, non costituisce elemento integrativo della retribuzione, allorché il servizio mensa rappresenti un'agevolazione di carattere assistenziale, anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per la mancanza di corrispettività della relativa prestazione rispetto a quella lavorativa e di collegamento causale tra l'utilizzazione della mensa e del lavoro prestato, sostituendosi ad esso un nesso meramente occasionale con il rapporto". La cassazione ha concluso affermando che il valore dei pasti non è un elemento della retribuzione rappresentando un'agevolazione di carattere assistenziale. Diversa la soluzione giuridica si potrebbe avere solo nel caso in cui il contratto collettivo o accordi individuali di lavoro attribuiscano al buono pasto il valore di retribuzione quale controprestazione dell'attività lavorativa. 

Secondo questo indirizzo della corte di cassazione, occorre esaminare la disciplina giuridica del contratto collettivo e gli accordi individuali di lavoro per verificare se la mensa ha natura retributiva o assistenziale. Se la sua natura e assistenziale, l impresa appaltante dei servizi non ha l'obbligo di coprirla.


(Cassazione n. 10.334/2016)

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