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Un contratto a progetto che nasconde una realtà diversa è annullabile

Prevale in ogni caso la vera natura della prestazione così come è stata resa

Anche nel contratto di lavoro a progetto disciplinato dall'art. 61 del d.lg. 10 settembre 2003, n. 276, che prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione, il "nomen iuris" non costituisce un fattore assorbente, rilevandosi, invece, necessaria la disamina dei comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto per l'accertamento di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare talora la stessa natura del rapporto inizialmente prevista.

Corte di Cassazione 21/10/2014  numero 22 289