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Con la pubblica amministrazione il rapporto di lavoro si può costituire solo con concorso pubblico

Sentenza cassazione sezione lavoro numero 6046 resa pubblica il 13 marzo 2018

Un ex impiegato ha convenuto in tribunale il Comune presso il quale aveva prestato la sua opera affinché si accertasse la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e si condannasse il Comune al pagamento delle differenze retributive e contributive correlate alla illegittima qualificazione del rapporto. Ha chiesto, inoltre, che si accertasse il suo diritto alla proroga del rapporto e che fosse pronunciata sentenza costitutiva di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nella qualifica di "istruttore amministrativo-contabile categoria Cl CCNL Autonomie Locali.  In via subordinata, l’ex impiegato ha chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni pari a quanto avrebbe percepito in caso di continuazione del rapporto di lavoro fino al conseguimento del diritto a pensione o, in via subordinata, all’indennità risarcitoria prevista dall'art. 18 della L. n. 300 del 1970. Il Tribunale ha dichiarato che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato e ha condannato il Comune a pagare le differenze retributive, il trattamento di fine rapporto e a risarcire il danno, commisurandolo a venti mensilità dell'ultima retribuzione.  La Corte di Appello, riformando parzialmente la sentenza, ha rigettato il capo della domanda del lavoratore volto al risarcimento del danno mentre ha confermato  nel resto la sentenza.

Le parti hanno fatto ricorso in Cassazione per opposte ragioni.

La Cassazione, ribadendo l'impossibilità di poter costituire in modo coattivo un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione pubblica,  ha colto  l'occasione per riaffermare che “Con l'art. 2126 c.c. il Legislatore ha voluto affermare che la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non può pregiudicare la posizione del lavoratore, il quale vanta una serie di diritti connessi all'attività svolta, primo fra tutti quello a un'adeguata retribuzione e alla copertura previdenziale, in conformità ai principi sanciti dagli artt. 36 e 38 della Costituzione. La disposizione trova applicazione anche nella ipotesi di nullità di rapporto di lavoro costituito in violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni (Cass. SSUU 8519/2012, 26829/2009; Cass. 22669/2016, 22485/2016, 24120/2016, 7680/2014, 1639/2012, 12749/2008, 18276/2006,20009/2005, 10376/2001), in quanto gli obblighi retributivi e quelli previdenziali sono connessi con l'attività lavorativa prestata in via di fatto senza che rilevi che il rapporto sia nullo perchè instaurato in violazione delle norme che regolano le assunzioni alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (Cass. SSUU 8519/2012; Cass. 13940/2017). "

La Cassazione, però, ha escluso "che il danno possa coincidere con la perdita del posto di lavoro perchè l'accesso al pubblico impiego non può essere conseguenza, sia pur in chiave sanzionatoria, di una situazione di illegalità, costituita da una assunzione effettuata al di fuori del pubblico concorso. " Sono risarcibili così solo i danni derivanti dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative e non già i danni derivanti dalla perdita di un posto di lavoro.    

Sentenza cassazione sezione lavoro numero 6046 resa pubblica il 13 marzo 2018.