21/01/2014
La Corte di Cassazione, dopo qualche oscillazione, ultimamente ha affermato, in modo chiaro e netto, che " non esiste nel codice penale una espressa norma incriminatrice che sanzioni il c.d. mobbing. La figura di reato maggiormente prossima ai connotati caratterizzanti il mobbing è quella dei maltrattamenti commessi da persona dotata di autorità per l'esercizio di una professione " , disciplinata dall'articolo 572 del codice penale.
Per la Corte di Cassazione perché si possa avere il reato di mobbing occorre che "il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia ".
Quest’affermazione della corte poggia il suo fondamento sul testo dell'articolo 572 del codice penale che punisce "Chiunque, …, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorita', o a lui affidata … per l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni …".
L'articolo sopra richiamato, dal punto di vista sistematico, in modo significativo, è inserito nel nostro codice tra i delitti contro l'assistenza familiare. Alla famiglia, pertanto, occorre far riferimento perché questa figura criminosa possa sussistere. Il luogo di lavoro, come si può ben comprendere, non è una famiglia. Può diventare famiglia sono in casi del tutto particolari quali, ad esempio, il lavoro di una domestica convivente o il lavoro in una impresa familiare da parte di un componente della famiglia. Ma al di fuori di queste figure e di qualche altra specifica figura marginali, famiglia e lavoro non sono due identità che coincidono.
Un lavoratore subordinato nel nostro moderno sistema giuridico, inoltre, non si può affermare che sia sottoposto all'autorità del datore di lavoro. Egli al datore di lavoro è semplicemente legato da un rapporto contrattuale e non d’autorità come se fosse un militare. Il rapporto che lega un lavoratore al datore di lavoro è semplicemente un rapporto direttivo, gerarchico e disciplinare. Il datore di lavoro esercitava nei confronti del lavoratore l'autorità richiamata dal codice penale solo nel sistema corporativo e non certamente nel nostro sistema giuridico. Quest’ autorità mal s'addice al nostro sistema costituzionale e alle forti tutele di cui allo statuto dei lavoratori.
La norma penale sopra riportata, è stata inserita nel nostro ordinamento giuridico dal vecchio codice Rocco del periodo fascista; evidentemente con questa norma, all'epoca, lo Stato intendeva tutelare penalmente prestazioni lavorative che con lo sviluppo economico e produttivo dei decenni successivi sono definitivamente scomparse.
Il mobbing , possiamo così concludere affermando che non è punito penalmente dal nostro codice penale; esso, rappresenta solo un gravissimo inadempimento contrattuale posto in essere dal datore di lavoro che dovrà provvedere al risarcimento dei danni, che ha eventualmente procurato al suo collaboratore.
Il lavoratore che subisce mobbing non si deve rivolgere al giudice penale ma può promuovere solo una causa civile avanti il tribunale del lavoro.
Milano 08/07/2010
ART. 2110 malattia. In caso di malattia, se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali dagli usi o secondo equità.
Nei casi di malattia, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto, decorso il periodo stabilito dalla legge dagli usi o secondo equità.
Il periodo di assenza dal lavoro per malattia deve essere computato nell'anzianità di servizio.
Malattia e contratto collettivo. Tutti i contratti collettivi prevedono una disciplina particolareggiata della malattia, che si applica ai lavoratori destinatari di quel contratto collettivo. Per conoscere questa disciplina occorre esaminare lo specifico contratto collettivo che si applica al rapporto di lavoro. I contratti collettivi prevedono il trattamento economico spettante al lavoratore nei giorni di assenza dal lavoro per malattia.
Periodo di comporto. Con queste parole si definisce il periodo di tempo durante il quale il lavoratore, assente dal lavoro per malattia, conserva il diritto a non essere licenziato. Superato questo limite temporale, il datore di lavoro ha la facoltà di intimare il licenziamento riconoscendo il preavviso. I contratti collettivi prevedono diverse figure di periodo di comporto. Vi sono contratti collettivi molto garantisti per i lavoratori e altri contratti che, invece, danno una garanzia minima di durata temporale.