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Omessa reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno esistenziale

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10/01/2014

Contrapposte pronunce dei giudici


Il tribunale ha ordinato ad una banca di reintegrare nel posto di lavoro un suo impiegato illegittimamente licenziato. La sentenza è stata confermata in appello.
La banca non ha provveduto a reintegrare nel posto di lavoro; il dipendente così ha promosso una ulteriore causa chiedendo il risarcimento dei danni esistenziali subiti in conseguenza della mancata reintegratine nel posto di lavoro.
Il tribunale rigettava la domanda. 
La corte di appello, invece, ha accolto la domanda ed ha condannato la banca a questo risarcimento con liquidazione equitativa. 
La corte di cassazione, a sua volta , riformando la sentenza della corte di appello ha rigettato le domande dell’impiegato affermando il seguente principio giuridico:
“Il quarto comma dell'art 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990, regolamenta il risarcimento del danno subito dal lavoratore licenziato dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegrazione, e quindi anche per il tempo successivo alla sentenza che abbia accertato l'inefficacia o l'invalidità del recesso; la inottemperanza all'ordine di reintegrazione contenuto nella sentenza comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere la retribuzione e, trattandosi per tale periodo di una condanna in futuro, l'ammontare del risarcimento fissato per legge copre tutti i pregiudizi economici normalmente conseguenti alla inattività lavorativa. Resta comunque la possibilità per il lavoratore di chiedere il risarcimento di danni ulteriori, della prova dei quali è onerato, con le modalità di cui all'art. 414 c.p.c; una volta fornita tale prova, la liquidazione degli stessi può anche essere effettuata con valutazione equitativa nella ipotesi prevista dall'art. 1226 c.c."

Per la corte di cassazione l’impiegato non ha fornito la prova del danno esistenziale da lui lamentato.

Cassazione – Sezione lavoro 17 dicembre 2007, n. 26561

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