09/09/2019
Il Tribunale fallimentare respinge l’opposizione di un lavoratore che aveva chiesto l’ammissione allo stato passivo del fallimento vantando il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso in conseguenze del licenziamento a lui intimato.Il lavoratore contro il decreto del Tribunale che ha respinto la sua domanda, ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che quand’anche il licenziamento gli fosse stato intimato dopo la dichiarazione di fallimento o in conseguenza del fallimento stesso, sussiste, comunque, il suo diritto all’indennità sostitutiva del preavviso in esecuzione dell’articolo 2119 ultimo comma del codice civile.
Il Tribunale fallimentare ha escluso il diritto del lavoratore a percepire all'indennità sostitutiva del preavviso sul rilievo che la dichiarazione di fallimento determina la oggettiva e totale impossibilita per gli organi della procedura di ricevere la prestazione, con facoltà per il curatore di proseguire l'esercizio dell'impresa ed anche i rapporti di lavoro oppure, come nel caso di specie, di recedere dal rapporto con i dipendenti senza alcun obbligo di preavviso e di risarcimento.
La Cassazione, invece, ha affermato che il Tribunale ha errato laddove non ha considerato il contenuto precettivo del capoverso dell'art. 2119 c.c. secondo cui il fallimento dell'imprenditore non è fatto idoneo a costituire causa di risoluzione del contratto di lavoro. Per la Cassazione ” il fallimento, non comportando la cessazione dell'impresa, non determina la cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti del fallito nè per impossibilità sopravvenuta nè per giusta causa; ma può soltanto costituire giustificato motivo di recesso del curatore nell'esercizio dei poteri di gestione che gli competono per legge, ai sensi degli artt. 2118 c.c. e 3, L. n. 604 del 1966”.
Conseguentemente il lavoratore licenziato dalla procedura fallimentare ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso.
La Cassazione con riferimento al caso specifico sottoposto al suo esame ha accolto la domanda del lavoratore cassando il decreto della sezione fallimentare del Tribunale, anche perché risultava documentalmente che il licenziamento era stato intimato al lavoratore in epoca precedente alla dichiarazione di fallimento. Anche sotto questo aspetto quel diritto è stato erroneamente negato al lavoratore. Il Tribunale fallimentare è incorso in un doppio errore.
Cassazione Sent. n. 14503. Data pubblicazione: 28/05/2019.