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I contributi previdenziali non possono essere inferiori alla retribuzione del contratto collettivo del settore merceologico di appartenenza

Retribuzione e contribuzione previdenziale sono obbligazioni autonome

È sorta una controversia tra l'Inail e un ristorante-pizzeria sul tema se i contributi previdenziali dovessero essere versati sulla retribuzione di fatto percepita dal lavoratore, inferiore alle previsioni del contratto collettivo del settore merceologico di appartenenza dell'azienda. In particolare si discuteva se sulle assenze dal lavoro non contrattualmente giustificate dovessero essere versati i contributi previdenziali oppure no. L'azienda sosteneva che i contributi non fossero dovuti per i giorni e le settimane non lavorate. L'Inail ha respinto decisamente questo assunto sostenendo che i contributi previdenziali dovessero essere versati per l'intero, senza considerare le assenze. La Cassazione ha dato ragione all'Inail affermando che i periodi non soggetti all'obbligo di versamento dei contributi previdenziali sono solo quelli tassativamente previsti dalla legge e dal contratto collettivo. Su tutti gli altri periodi di assenza dal lavoro per volontà esclusiva delle parti, la contribuzione previdenziale deve essere versata come se il lavoratore fosse stato normalmente presente sul lavoro. La regola dell'obbligo di versare i contributi sui minimali del contratto collettivo del settore merceologico di appartenenza, per la Cassazione deriva dal "principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato a un importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro" al suo dipendente.

Per il versamento dei contributi previdenziali, l'orario di lavoro da prendere in considerazione deve essere sempre l'orario normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale di lavoro se inferiore. Se ai lavoratori dovessero essere retribuite meno ore di quelle previste dal loro normale orario di lavoro e su tale retribuzione dovesse essere calcolata la contribuzione, non vi sarebbe più il rispetto del minimo contributivo previsto dall'articolo 1 del decreto-legge numero 338/1989.
Le parti non hanno la generale libertà di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza sul lavoro rimodulando conseguentemente anche l'obbligazione contributiva perché l'obbligazione contributiva è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e deve essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo. (Cassazione n. 15.120 depositata il 3 giugno 2019). Il lavoratore a causa delle sue assenze non codificate può maturare una modesta retribuzione mensile ma la contribuzione deve essere versata sull’intero.