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Con il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, si ha sempre diritto al trattamento di fine rapporto

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01/02/2018

Cassazione civile sez. lav. 07 febbraio 2013 n. 2937

Il tribunale di Milano, qualificando una prestazione lavorativa come subordinata, accoglieva la domanda di un lavoratore diretta ad ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto. La corte d'appello ha riformato la sentenza negando questo diritto. La cassazione intervenendo sulla controversia ha riformato la sentenza della corte d'appello riconoscendo il diritto del lavoratore a percepire il trattamento di fine rapporto. La cassazione ha motivato la sua decisione con la seguente motivazione.

"In tema di determinazione del trattamento retributivo spettante al lavoratore subordinato, è stato più volte condivisibilmente affermato da questa Corte - cfr. Cass. n. 5552 del 2011, Cass. n. 1261 del 2006, Cass. n. 10824 del 1997, nonchè Cass. n. 359 del 1989 - che, una volta che sia accertata in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in contrasto con la qualificazione del rapporto come autonomo operata dalle parti, ai fini della determinazione del trattamento economico dovuto si deve considerare nel suo complesso quanto in concreto sia stato già corrisposto al lavoratore e porlo a raffronto con il trattamento minimo dipendente dalla corretta qualificazione del rapporto, con la conseguenza che, ove quest'ultimo sia stato già integralmente corrisposto, non possono essere liquidate mensilità aggiuntive commisurate ai compensi periodicamente erogati.
Fermo, il suddetto principio, questa Corte, ha, altresì, affermato (citata Cass., n. 5552 del 2011), con statuizione che trova attuazione anche nella fattispecie in esame, che l'assorbimento non può, tuttavia, trovare applicazione per le indennità di fine rapporto che, prima e dopo l'entrata in vigore della L. n. 297 del 1982, maturano al momento della cessazione del rapporto."
Cassazione civile sez. lav. 07 febbraio 2013 n. 2937.