19/03/2018
Il quadro di una società bancaria proponeva ricorso avanti il tribunale di Torino chiedendo il pagamento di differenze sul trattamento di fine rapporto in ragione della incidenza su quest'ultimo del premio di anzianità erogatogli nell'anno 1997, nonché dei compensi ricevuti a titolo di lavoro straordinario per gli anni 1982/1993 e dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, corrisposta per l'anno 2002, il tutto in ragione della complessiva somma di 2764,84 euro, oltre accessori. Il tribunale ha affermato che le somme percepite, a titolo di premio di anzianità e di ferie non godute devono essere utilmente conteggiate nella quantificazione del trattamento di fine rapporto. A questa conclusione il tribunale è pervenuto esaminando anche le norme del codice civile dare e del con unaatto collettivo. La corte di appello ha confermato la sentenza. La cassazione, nel confermare la sentenza dei giudici di merito, ha affermato che " Il premio di fedeltà, come ripetutamente affermato da questa Corte, è utile al computo del t.f.r., in quanto compenso non occasionale e obbligatoriamente connesso al protrarsi del rapporto di lavoro".
Per la Cassazione “in tema di trattamento di fine rapporto, premesso che la nozione di retribuzione accolta dal secondo comma dell'art.2120 cod. civ. prescinde dalla ripetitività regolare e continua e dalla frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, i quali vanno esclusi dal calcolo del trattamento dì fine rapporto solo in quanto sporadici ed occasionali, tali essendo le prestazioni collegate a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite, il c.d. premio fedeltà è computabile nella base di calcolo ai fini della determinazione del trattamento medesimo, trovando la propria fonte di riferimento sostanziale nella protrazione dell'attività lavorativa per un certo tempo ed essendo rigorosamente collegato allo svolgimento del rapporto di lavoro, anche se non alla effettiva prestazione lavorativa. Conforme Cass. lav. n. 4418 del 24/02/2009 ed in senso analogo id. n. 16171 del 18/08/2004). Le considerazioni che precedono, quindi, parimenti valgono per quanto concerne lo straordinario e l'indennità per ferie non godute…I compensi, devono escludersi solo quando questi ultimi risultino sporadici ed occasionali, cioè collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, sicché devono all'opposto computarsi ai fini della determinazione del t.f.r. gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro, quale è senza dubbio la retribuzione de/lavoro straordinario. Analogamente, in ordine alla rilevata incidenza dell'indennità per le ferie non godute”.
Cassazione Sent. Sez. L Num. 6591 Anno 2018