27/12/2017
Il nostro codice civile disciplina all'articolo 2119, in modo dettagliato, le conseguenze connesse al recesso del lavoratore per giusta causa. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come quello del rapporto di apprendistato, attribuisce al lavoratore il diritto di percepire l'indennità sostitutiva del preavviso. La conseguenza è edittalmente prevista dal codice civile. Oltre a quel risarcimento null'altro è dovuto per legge.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che le dimissioni per giusta causa “non consentono di compensare il pregiudizio di risoluzione se non con l’indennità commisurata al preavviso dovuto ai lavoratori a tempo indeterminato” (Cass. 23/04/2012 n. 6342) e ancora “ai sensi dell’art. 2119 c.c., così come al datore di lavoro che licenzi un lavoratore inadempiente è precluso di domandare il risarcimento del pregiudizio sofferto per trovarsi costretto a reperire sul mercato un nuovo collaboratore a condizioni meno vantaggiose, non è consentito al lavoratore dimissionario per giusta causa ottenere altro che l’indennità di preavviso a compenso del pregiudizio specifico determinato dalla risoluzione del rapporto” (Cass. Sez. Lav., 07/11/2001, n. 1378).