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Appalto: obbligo solidale per il versamento dei contributi

La disciplina secondo la circolare dell'Inps

L' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con Circolare numero 106 del 10-08-2012 ha illustrato i principi della Solidarietà contributiva in materia di appalti.
I principi secondo la direzione generale sono i seguenti.
"Ricognizione
... Le ipotesi di responsabilità solidale passiva verso l’INPS scaturenti da violazioni contributive sono state ampliate nel tempo, attraverso reiterati interventi normativi concentrati, in particolare, sulla disciplina prevista per il contratto di appalto.
Le norme di riferimento in materia di responsabilità solidale per i trattamenti contributivi nel contratto di appalto sono le seguenti:
Art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 10 settembre 2003, n. 276 (comma così sostituito prima dall’art.6 D. Lgs. 6/10/2004 n. 251, poi dal comma 911 dell’art. 1 L.27/12/2006 n. 296 e, infine, dall’ art. 21 comma 1 del citato D.L. 9-2-2012 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012) che sancisce:
“In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’ appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. 
Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione puo' essere sollevata anche se l'appaltatore non e' stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore puo' agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Art. 35, comma 28, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, ripetutamente modificato nel tempo. Il testo normativo in vigore fino al 28-4-2012, nascente dalla conversione del citato D.L. 223/2006, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 248, (i commi dal 29 al 34 sono stati abrogati dal D.L. n. 97/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 129/2008) disponeva: √ ”l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore”.
La citata norma è stata sostituita – a decorrere dal 29/4/2012, per effetto dell’art. 2 comma 5 bis legge n.44/2012, di conversione del D.L. 16/2012 – dalla seguente:
"in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’ IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito dell’ appalto, ove non dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’ inadempimento”. Dall’analisi complessiva delle menzionate norme si evince quanto segue:
Il committente è chiamato a rispondere in solido con l’appaltatore, nonché con gli eventuali subappaltatori, per l’intero importo della contribuzione previdenziale (nonché della retribuzione) dovuta, con esclusione, dalla data di entrata in vigore del D.L. 5/2012 (10-2-2012), delle sanzioni civili, ai sensi dell’art. 21 del medesimo decreto. Si richiama, in merito, la circolare n. 2/2012 (allegato 2) con la quale il Ministero del Lavoro ha fornito primi chiarimenti.
In merito alle somme per le quali il committente viene chiamato a rispondere in solidarietà, il Ministero del Lavoro, con parere del 21 marzo u.s., ha precisato che, anche a seguito della modifica legislativa intervenuta, il regime di solidarietà permane sulle somme dovute a titolo di interesse moratorio sui debiti previdenziali (sia contributivi e assistenziali che assicurativi), nascenti sul debito contributivo una volta raggiunta l’entità massima prevista della sanzione civile, considerata la portata generale dell’art.1294 c.c. ed in mancanza, sul punto, di una previsione contraria della legge.
Nel citato parere viene, altresì, chiarito che il dies a quo a partire dal quale il committente, ex art. 21 D.L. semplificazioni, non risponde dell’obbligo relativo alle somme aggiuntive, nel quadro di una lettura sistematica della nuova disposizione, coincide con tutti gli obblighi contributivi la cui scadenza del versamento è successiva al 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del predetto decreto. Il vincolo della solidarietà viene meno dopo due anni dalla cessazione dell’appalto (ovvero, in presenza di subappaltatori, dopo due anni dalla cessazione del subappalto). Atteso il tenore della norma, sono tutelati tutti i lavoratori, ovvero non solo i lavoratori subordinati ma anche quelli impiegati nell’appalto con altre tipologie contrattuali (ed es. collaboratori a progetto), nonché quelli in nero, purché impiegati direttamente nell’opera o nel servizio oggetto dell’appalto.
L'appaltatore è chiamato a rispondere in solido con il subappaltatore:
ex art. 35 comma 28 (fino al 28/4/2012) . Il vincolo di solidarietà cui è assoggettato l’appaltatore fino a tale data, oltre ad essere senza limiti economici, non è soggetto a termini di decadenza, con la conseguente applicazione del termine di prescrizione previsto ex lege per i contributi. Atteso il tenore della norma da ultimo citata, sono tutelati i lavoratori regolarmente iscritti al LUL o per i quali è stata effettuata la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (Unilav); ex art. 29 comma 2 (dal 29/4/2012).
Ciò in virtù di consolidata giurisprudenza che considera il contratto di subappalto null’altro che un vero e proprio appalto - che si caratterizza, rispetto al contratto-tipo, solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto-. Tale interpretazione è formulata nel rispetto della ratio della norma consistente nell’esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell’appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell’inadempimento di questi, esigenza che ricorre identica tanto nell’appalto quanto nel subappalto” (v. per tutte Cass. n. 6208 del 7 marzo 2008).
Pertanto, a partire dal 29 aprile 2012, il regime complessivamente previsto per il committente obbligato in solido, come sopra descritto, va esteso anche all’appaltatore chiamato in solidarietà".
L'Inps in conseguenza di questa complessiva normativa ha dettato per i suoi ispettori i seguenti comportamenti operativi.
"Nei casi di accertata solidarietà nell’obbligazione contributiva nascente dall’applicazione delle norme di legge speciale di cui sopra, l’ispettore dovrà provvedere a comunicare all’obbligato in solido il verbale di accertamento già notificato all’obbligato principale che riporterà esclusivamente l’esposizione dettagliata dei fatti presupposto dell’addebito, ivi compreso l'elenco dei lavoratori ed i periodi di lavoro per ciascuno di essi ed riferimenti di legge da cui deriva il vincolo solidale.
Inoltre, il verbale ispettivo dovrà essere congruamente motivato, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 124/2004, come modificato dall’art. 33 della legge 183/2010, in rapporto alle specificità proprie delle diverse fattispecie normativamente previste.
Il verbale ispettivo che contiene l’addebito nei confronti dell’obbligato principale è stato strutturato in modo da evidenziare, distintamente per ciascuno degli obbligati solidali, l’importo della contribuzione dovuta e delle somme aggiuntive, secondo il regime indicato nella premessa normativa.
Sia il verbale ispettivo indirizzato all'obbligato principale sia i documenti comunicati agli obbligati solidali avranno un unico NIU, uguale a quello assegnato al verbale ispettivo dell'obbligato principale, ma distinti numeri di protocollo. In proposito si precisa che, al fine di garantire la correttezza del vincolo solidale, il protocollo assegnato al verbale destinato al debitore principale deve necessariamente essere precedente rispetto a quello assegnato al documento comunicato al debitore chiamato in solidarietà.
I predetti verbali ispettivi dovranno contenere sia i dati anagrafici, fiscali e contributivi relativi all’obbligato principale, sia i dati anagrafici e fiscali relativi agli obbligati solidali, questi ultimi indicati nella distinta sezione, appositamente predisposta.
Ciò a garanzia di trasparenza e, al contempo, a tutela della riservatezza di tutti i dati emersi dall’ispezione ma che non interessano il chiamato in solido.
In attesa della procedura Verbale Web il documento da trasmettere all’obbligato solidale seguirà il modello di Verbale Unico....
La linea operativa “vigilanza ispettiva” dovrà inoltrare copia della scheda cartacea all’unità organizzativa “gestione del credito” per l’attivazione delle successive fasi di recupero.
La comunicazione all’obbligato in solido del verbale di accertamento già notificato al debitore principale, come precisato in premessa, non determina l’iscrizione a bilancio di un’ulteriore partita di credito; tale circostanza esclude la necessità di attribuire all’obbligato solidale una particolare posizione contributiva (matricola).
Conseguentemente, in caso di accertata sussistenza del vincolo di solidarietà, gli addebiti in capo all'obbligato solidale verranno trasferiti, ai fini della formazione del titolo esecutivo, all'ufficio legale mediante U.L. 13 al quale dovrà essere allegata la scheda VG00, appositamente predisposta, nonché il verbale di accertamento e gli allegati allo stesso.
E’ in fase di realizzazione un’apposita procedura che consentirà la canalizzazione, negli archivi del recupero crediti, del flusso di informazioni relativo al credito nascente da vincolo solidale e l’attivazione delle ulteriori fasi di gestione del credito. Con successivo messaggio si comunicherà il rilascio citata procedura.
Si rammenta, infine, che, come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Interpello n. 3/2010 (Allegato 5), il debito contributivo nascente da solidarietà non pregiudica il rilascio del DURC regolare."
Milano 20 agosto 2012.

Il contratto di appalto.

L'appalto è il contratto con il quale un soggetto assume l'obbligo di eseguire un servizio o prestare un’ opera in contropartita di un corrispettivo. L'appalto è genuino quando l'appaltatore è un vero imprenditore perché assume il rischio della realizzazione dell'opera o del servizio promesso, impiega nell'appalto una propria organizzazione di mezzi, ed è in possesso della necessaria specializzazione e della professionalità per rendere il servizio o l'opera promessi. (Decreto legislativo numero 276/2003 articolo 29 e codice civile articolo 1655)

Sicurezza sul lavoro.

Nell'esecuzione del contratto di appalto bisogna adottare tutte quelle misure che secondo la specialità del lavoro e la tecnica appaiono idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il committente deve accertare l'idoneità professionale dell'appaltatore ad eseguire i lavori, deve informare l'impresa appaltatrice sui rischi presenti sul luogo di lavoro, deve cooperare con l'impresa appaltatrice nel redigere il documento di valutazione dei rischi.Il committente deve cooperare durante l'esecuzione del contratto ad attuare le misure di prevenzione e protezione coordinandosi con l'impresa appaltatrice. La clausola contenuta nel contratto di appalto di esonero del committente da ogni responsabilità in materia di tutela della salute è priva di efficacia perché contraria alle norme di ordine pubblico. Il committente ha un obbligo forte e incondizionato in materia di sicurezza sul lavoro anche se cede a terzi una parte o tutta l'attività. (Articolo 26 del decreto legislativo numero 81/2008 e decreto legislativo numero 106/2009)

L'obbligo solidale

L'appaltante e l'appaltatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto il trattamento retributivo e contributivo previsto per legge. Condizione essenziale per l'esistenza di questo obbligo di solidarietà e che il committente eserciti un'attività di impresa o professionale. Chi non esercita queste attività, non è obbligato in via solidale. Il lavoratore che intende agire nei confronti dell'appaltante per la soddisfazione dei suoi crediti deve proporre azione giudiziaria entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto. Se non osserva questo termine decadde da ogni diritto. (Articolo 29 decreto legislativo 276/2003).

Somministrazione illecita di manodopera

Se il contratto di appalto non è genuino ed il lavoratore di fatto è gestito e diretto dall'appaltante, si ha una somministrazione illecita di mano d'opera se l'appaltante non risulta essere impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro. In questo caso il lavoratore avrà il diritto di essere considerato direttamente alle dipendenze dell'impresa appaltante che si presenta come il vero ed  effettivo datore di lavoro. (Decreto legislativo numero 276/2003).