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Procedimento penale a carico del dirigente

garanzie e tutele dai contratti collettivi

I vari contratti collettivi che disciplinano la responsabilità penale del dirigente connessa alla sua prestazione lavorativa, in genere, prevedono dei benefici a favore del dirigente che si estrinsecano nella:
- conservazione del posto di lavoro;
-decorrenza della retribuzione per tutto il tempo della privazione della sua libertà personale;
-diritto al rimborso delle spese di difesa; 
-diritto, qualora il dirigente risolva il rapporto di lavoro motivandolo con l'avvenuto rinvio a giudizio, della corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e diritto ad un' ulteriore indennità supplementare al trattamento di fine rapporto.
Il Contratto collettivo riconosce questi diritti ad una condizione essenziale: che il procedimento penale nei confronti del dirigente sia stato promosso per ” fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli “per fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni”.
Egli non ha diritto a questi trattamenti allorchè il procedimento penale sia stato aperto contro di lui per fatti commessi "per sue finalità private ed egoistiche" (Cass. 11 aprile 1996 n. 3370) e contro gli interessi dello stesso datore di lavoro. 
La Cassazione esclude in modo netto una diversa lettura della norma collettiva e cioè il diritto del dirigente a percepire quel particolare trattamento economico e normativo per il semplice fatto di aver commesso quei fatti in occasione dello svolgimento delle sue funzioni e per la mera circostanza che siano connessi all'espletamento delle sue mansioni. 
Una lettura della norma collettiva diversa da quella sopra indicata, per la Corte di Cassazione, sarebbe contro i più elementari principi del nostro ordinamento giuridico. Una norma di contratto collettivo non può mai essere interpretata premiando la "turpitudine" del dirigente.
Milano 27 novembre 2008.

Impugnazione del licenziamento del dirigente   Il dirigente che contesta il suo licenziamento perché lo ritiene privo di giusta causa o di giustificato motivo, può impugnarlo con qualsiasi atto scritto, giudiziale oppure stragiudiziale. Il Licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla sua comunicazione. Nel successiva termine di 180 giorni il dirigente deve depositare perentoriamente il ricorso avanti il tribunale del lavoro, a pena di decadenza. In alternativa al ricorso davanti il tribunale, il dirigente può far ricorso al collegio arbitrale previsto dal contratto collettivo. Se il datore di lavoro rifiuta l'arbitrato, il dirigente deve depositare il ricorso davanti il tribunale entro 60 giorni dal rifiuto dal mancato accordo sull'arbitrato.

Dirigente e licenziamento disciplinare.

Il licenziamento disciplinare del dirigente, al pari di tutti gli altri lavoratori subordinati che dirigenti non sono, è sottoposto alle garanzie dell'articolo 7 dello statuto dei lavoratori. Il licenziamento disciplinare senza questa procedura deve ritenersi ingiustificato. Tutti i dirigenti hanno diritto a questa garanzia, a prescindere dal ruolo ricoperto in azienda. Il datore di lavoro deve preventivamente contestare al  dirigente, in modo specifico, il fatto di rilevanza disciplinare.

Proprietà dell'azienda e dimissioni del dirigente

Il dirigente, nel caso in cui vi sia un trasferimento della proprietà dell'azienda oppure uno scorporo, una fusione o una concentrazione societaria ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro. Questo diritto di presentazione delle dimissioni sussiste anche nel caso in cui vi sia un mutamento dell'assetto azionario della società datrice di lavoro. Questa norma del tutto speciale, che non si applica alla generalità dei lavoratori subordinati, é prevista solo per il dirigente in considerazione del particolare vincolo fiduciario che lo lega all'impresa.

Licenziamento con comunicazione scritta e specifica

Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.  Il licenziamento intimato senza l'osservanza della forma scritta e dei motivi indicati in modo specifico è inefficace. Queste disposizioni  si applicano anche ai dirigenti. Legge 604/1966.