03/07/2024
Il Tribunale e la Corte di Appello di Torino hanno dichiarato la sussistenza del comportamento antisindacale di un'azienda che non aveva dato adempimento alle cessioni di credito degli importi mensili a favore dell'organizzazione sindacale per le quote di iscrizione. L'azienda non aveva accettato la cessione del credito a favore dell'organizzazione sindacale sostenendo di non poter sopportare gli oneri che ne derivavano a causa delle sue ridotte dimensioni e della sua organizzazione interna. I giudici di merito non hanno accolto questa eccezione difensiva perché l'azienda poteva ben valersi di procedure informatiche con un minimo impatto sulla sua organizzazione e sui suoi adempimenti.
L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l'erroneità della decisione dei giudici di merito. La Corte di Cassazione, decidendo la causa e preliminarmente, ha ribadito che in tema di riscossione dei contributi sindacali il referendum del 1995 non ha introdotto nel nostro ordinamento il "divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro essendone soltanto venuto meno il relativo obbligo. Resta ferma la facoltà per i lavoratori di chiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato cui aderiscono ".
I lavoratori ben possono cedere il loro credito, parziale e futuro, per l'iscrizione all'organizzazione sindacale, chiedendo l'applicazione delle norme del codice civile che disciplinano la cessione del credito e non più le norme che sono state abrogate con il referendum del 1995.
La gravosità della prestazione, che il datore di lavoro è chiamato a sopportare, per l'esecuzione delle formalità amministrative necessarie per operare le trattenute mensili e i versamenti successivi non incide sulla validità e sull'efficacia della cessione del credito del lavoratore a favore dell'organizzazione sindacale. Si tratta di un onere dell'azienda che deve essere bilanciato nella valutazione degli opposti interessi con la tutela dell'attività sindacale.
Per la Corte di Cassazione "il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro configura anche condotta antisindacale in quanto pregiudica oltre ai diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire anche il diritto del sindacato di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività". Sentenza Corte di cassazione sezione lavoro n. 23.264/2023
L'organizzazione sindacale, formalizzata la cessione delle quote mensili di iscrizione, potrà agire anche in sede civile per ottenere il pagamento del credito maturato chiedendolo direttamente all'azienda inadempiente. Comportamento antisindacale e azione per il recupero del credito, non lasciano via di uscita all’azienda che non accetta la cessione del credito per l’iscrizione del lavoratore all’organizzazione sindacale.