19/08/2021
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, nel pronunciare sulla causa promossa da un lavoratore che aveva prestato la sua opera a favore di una società di diritto privato avverso il Ministero della Giustizia, quale committente delle lavorazioni presso le quali il lavoratore aveva operato, dopo avere ritenuto che il primo giudice avesse invalidamente condannato il Ministero ai sensi dell'art. 1676 c.c., perché quella domanda non era stata proposta, in accoglimento dell'appello incidentale del lavoratore condannava sempre il Ministero della Giustizia al pagamento delle retribuzioni inevase, ma ai sensi dell'art. 29 d. Igs. 276/2003. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per Cassazione.
La Cassazione ha accolto integralmente il ricorso del Ministero con la seguente motivazione: “ Con l'unico motivo di ricorso il Ministero della Giustizia afferma la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 29, co. 1 e 2 d. Igs. 276/2003, sostenendo che tale norma sulla responsabilità solidale dei committenti rispetto ai crediti retributivi maturati dai lavoratori nel prestare la loro opera nei lavori appaltati, non trovi applicazione nei riguardi delle Pubbliche Amministrazioni; il motivo è fondato, avendo questa Corte reiteratamente affermato, conorientamento qui condiviso e richiamato anche ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c., che «in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, Gomma 2, del richiamato decreto, dovendosi ritenere che l'art. 9 del d.l. n. 76 del 2013, conv. con modif. nella I. n. 99 del 2013, nella parte in cui prevede la inapplicabilità del suddetto articolo 29 ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, non abbia carattere di norma di interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva, avendo solo esplicitato, senza innovare il quadro normativo previgente, un precetto già desumibile dal testo originario del richiamato art. 29 e dalle successive integrazioni» (Cass. 10 ottobre 2016, n. 20327; Cass. 19 aprile 2018, n. 20327; in precedenza, già Cass. 7 luglio 2014,
n. 15432)”.
Cassazione Civile Ord. Sez. Lavoro num. 23061 anno 2021. Data pubblicazione: 17/08/2021.