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Sostiene in una trasmissione radiofonica che non avrebbe mai assunto lavoratori gay

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26/12/2020

Condannato al risarcimento dei danni per discriminazione

Nel corso di una intervista radiofonica un avvocato afferma di non volere assumere e di non volersi avvalere della collaborazione, nel proprio studio, di persone omosessuali.
l'Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (lesbian-gay-bisexual-transgender-intersexual lo convoca avanti il tribunale di Bergamo perché dichiari la illiceità del suo comportamento per la natura discriminatoria con condanna al risarcimento del danno e con pubblicazione del provvedimento. Il tribunale ha accolto la domanda. La Corte di appello di Brescia ha respinto l'impugnazione.

La cassazione intervenendo nella controversia ha dichiarato di condividere la sentenza della Corte di appello di Brescia secondo cui quelle dichiarazioni dell'avvocato hanno integrato "espressioni idonee a dissuadere gli aspiranti candidati omosessuali da presentare la propria candidatura allo studio professionale" di quell'avvocato così "ostacolandone e/o rendendo maggiormente difficoltoso l'accesso al lavoro". Perché una dichiarazione abbia contenuto discriminatorio la si deve valutare "in considerazione del pregiudizio, anche solo potenziale, che una categoria di soggetti potrebbe subire in termini di svantaggio o di maggiore difficoltà, rispetto ad altri non facenti parte di quella categoria, nel reperire un bene della vita, quale l'occupazione". In quel frangente si è verificato quel potenziale pregiudizio discriminatorio che la legge punisce. Il diritto di manifestare il proprio pensiero non è un diritto assoluto e "non può spingersi sino a violare altri principi costituzionalmente tutelati, quali quelli che tutelano la parità di trattamento in materia di occupazione di lavoro e la realizzazione di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale”. Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 28646/20; depositata e 15 dicembre 2020.

 

Nel dipinto:vaso greco con Achille che medica Patroclo.

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