03/01/2020
Sulla ripartizione dell’onere probatorio nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di contributi e sanzioni derivanti da un accertamento ispettivo in materia di lavoro, può affermarsi il principio generale derivante dall’art. 2697 cc , ormai consolidato in giurisprudenza, che l’onere della prova della sussistenza dell’obbligo contributivo incombe sull’ente che ha effettuato l’accertamento con la conseguente richiesta di pagamento; questo ente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ordinanza ingiunzione o ruolo esattoriale, pur rivestendo formalmente la qualità di convenuto, assume la veste sostanziale di attore. L’istituto previdenziale, pertanto, deve dare prova idonea e rigorosa dei fatti costitutivi posti a fondamento del suo diritto.
Per tutte: Cass. 11622/1995 e Cass.11417/1997.
Milano 02/12/2007