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L'infortunio non si è verificato in itinere

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03/01/2020

Niente risarcimento al lavoratore che è caduto dalle scale

Un lavoratore promuove una causa contro l'Inail assumendo l'esistenza di un infortunio sul lavoro in itinere. Egli davanti al giudice ha sostenuto che, ultimato il suo turno di lavoro, usciva dall'area adibita al pompaggio per recarsi presso il proprio alloggio sito all'interno dell'azienda che glielo aveva concesso al momento della sua assunzione ad uso abitativo. In quest’ occasione percorreva una erta e lunga scala allorquando giunto a metà dei gradini cadeva rovinosamente a terra perdendo conoscenza per oltre 45 minuti; che in conseguenza dell'evento veniva soccorso dal figlio e dalla moglie e trasportato all'ospedale cittadino dove gli veniva diagnosticato un trauma cranico e dimesso con prognosi di sette giorni . L'Inail rigettava la sua domanda di riconoscimento di infortunio e trasmetteva il carteggio all'Inps perché trattasse l'assenza dal lavoro come malattia. Contro questa decisione, il lavoratore proponeva ricorso gerarchico al quale l'Inail non rispondeva. Il lavoratore era così costretto a ricorrere in Tribunale.
L'Inail davanti al giudice si è difeso sostenendo che non esisteva un infortunio in itinere perché il lavoratore non si era infortunato nel normale percorso di andata o ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro ma era già nell'area di pertinenza della propria abitazione. In ogni caso il lavoratore, per recarsi nella sua abitazione, aveva due possibili percorsi che poteva impegnare di cui uno composto da alcuni gradini e da un sentiero in terra battuta e l'altro costituito da una ripida e stretta scala in cemento armato di circa 24 scalini; il ricorrente avendo scelto quest'ultimo percorso più pericoloso deve assumersi la responsabilità della propria scelta e delle relative conseguenze che non può far ricadere sull'istituto. Peraltro, per l’Inail il lavoratore non avrebbe  dato prova dei fatti e delle circostanze di causa che legittimerebbero la richiesta delle indennità da infortunio.
 Il Tribunale ha riconosciuto l'esistenza del infortunio in itinere perché era da ritenersi in stretto nesso di causalità con l'attività di lavoro e condannava l'Inail a risarcire i danni subiti dal lavoratore.
Contro la sentenza ha proposto appello l'Inail. La Corte di Appello di Genova ha accolto l'impugnazione perché ha ricostruito i fatti in modo diverso dai giudici di primo grado. Per la Corte di Appello di Genova, il Tribunale aveva ricostruito la dinamica dell'infortunio in modo errato. Le testimonianze raccolte fanno ritenere che l'infortunio non si è verificato a fine lavoro. In realtà dalle testimonianze e emersa "una ricostruzione del fatto che porta a ritenere che la caduta si sia verificata quando il Nocito stava percorrendo la scala in discesa per raggiungere la sua auto parcheggiata nel piazzale per recarsi in paese, quindi ben al di fuori della fattispecie dedotta in causa dell’infortunio in itinere". 
Ogni domanda di risarcimento proposta dal lavoratore è stata così definitivamente respinta.
Sentenza Corte di Appello sezione lavoro di Genova numero 284 pubblicata il 13 giugno 2019.

  In materia di infortunio leggere anche Un operaio cade rovinosamente dall'alto mentre si eseguono dei lavori sui lucernari di un capannone







Tutela delle condizioni di lavoro le norme del nsoro codice civile:

 -Art. 2087 codice civile. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

-Art. 2060 codice civile. Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.

Infortunio sul lavoro.

E’ infortunio sul lavoro qualsiasi lesione che un lavoratore subisca in occasione dell'espletamento della sua attività lavorativa, dovuta ad una causa violenta da cui sia derivata una inabilità totale o parziale al lavoro. L'infortunio può procurare una invalidità temporanea al lavoro oppure una invalidità permanente, totale o parziale.

Infortunio in itinere

La legge tutela anche l'infortunio che il lavoratore subisce durante il normale percorso di andata e ritorno dal suo luogo di abitazione a quello di lavoro oppure nel percorso di collegamento tra 2 diverse sedi di lavoro. Nel caso in cui manchi la mensa aziendale, la copertura assicurativa si estende anche agli infortuni avvenuti nel tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti.

Malattia professionale

La malattia professionale è la malattia che si contrae a causa di condizioni di lavoro, di materiali utilizzati o comunque di  fattori nocivi presenti nel luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa. La malattia professionale può comportare una incapacità temporanea al lavoro o anche la morte del lavoratore. L'istituto previdenziale indennizza la malattia professionale a condizione che essa sia stata contratta effettivamente nell'esercizio della prestazione lavorativa. La sua causa non è violenta come nell'infortunio sul lavoro ma si presenta come progressivamente lesiva sul fisico del lavoratore.

Trattamento previdenziale nei casi dubbi.

Quando vi è incertezza sulla natura dell'evento, se infortunio sul lavoro o malattia professionale coperti dall’Inail  oppure malattia semplice coperta dall'Inps, in via provvisoria provvede alla liquidazione del trattamento dovuta al lavoratore il primo ente che ha ricevuto la denuncia. Risolta la questione relativa alla natura dell'evento morboso, l'istituto competente regolerà in modo definitivo il trattamento dovuto all'assicurato.