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Alla lavoratrice madre che presenta le dimissioni nell'anno spetta sempre l'indennità sostitutiva del preavviso

Questa indennità è dovuta anche se andrà a prestare attività lavorativa presso un'altra azienda

Una lavoratrice dipendente, entro il primo anno dalla data di ingresso del bambino adottato nella famiglia, ha presentato le dimissioni dalla Asl chiedendo il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso prevista per legge. L'altra ha rifiutato. Il tribunale della corte di appello hanno, invece, ha colto pienamente la domanda. La sua a fatto ricorso in cassazione ma il ricorso è stato respinto perché la cassazione ha ritenuto di seguire l'indirizzo giurisprudenziale enunciato in precedenti decisioni:

""in caso di dimissioni volontarie nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice madre ha diritto, a norma del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 55, alle indennità previste dalla legge o dal contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso, indipendentemente dal motivo delle dimissioni e, quindi, anche nell'ipotesi in cui esse risultino preordinate all'assunzione della lavoratrice alle dipendenze di altro datore di lavoro"
corte di cassazione sentenza numero 16.176/19 depositata il 17 giugno 2019.