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Nel rapporto di apprendistato sono necessari: il piano formativo, la formazione, l'adibizione alle mansioni indicate nel contratto.

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26/09/2019

Il contratto di apprendistato non si risolve automaticamente alla scadenza del termine di durata

Con ricorso depositato avanti il Tribunale di Milano, una giovane assunta con contratto di apprendistato professionalizzante, si è rivolto al giudice contestando la legittimità del contratto. Conseguentemente ha chiesto il pagamento delle differenze retributive in forza del diverso inquadramento contrattuale quale lavoratore a tempo indeterminato e, denunciando l'illegittimità del recesso alla data prevista dal contratto di apprendistato, privo di qualsiasi motivazione, ha chiesto la riammissione in servizio.

L’illegittimità del contratto di apprendistato è stata assunta dalla lavoratrice sulla base dei seguenti motivi:

- non è mai stata addetta alla mansione per la quale era previsto l'apprendistato, avendo sempre svolto mansioni di addetta alle vendite;

- non ha mai ricevuto la formazione;

- nessuno piano formativo le è mai stato consegnato.

Il giudice dalla semplice lettura del testo contrattuale ha tratto l’immediato convincimento della fondatezza delle doglianze. Nel contratto di lavoro, infatti, risultava esservi solo un fugace riferimento al piano formativo con l'indicazione del nome del tutor, ma poi, né nel testo del documento, né tra gli allegati documenti, vi è traccia del piano formativo.

La sentenza del Tribunale di Milano a fondamento della sua decisione ha rilevato che "

La giurisprudenza, ha da sempre dato particolare importanza alla previsione del piano formativo ritenendo che l'onere della forma scritta riguardasse, anzitutto, tale profilo proprio perché, sul medesimo si misura la peculiarità del contratto in esame e quindi la possibilità, da parte del lavoratore, di comprendere la differenza tra il normale contratto di lavoro e quello di apprendistato. Tale é l'importanza del piano formativo che, dalla sua assenza, la giurisprudenza ha fatto discendere l'invalidità del contratto e la sua conversione in contratto a tempo indeterminato (cfr. Cass. civ., sez. lav. 22.8.2007, n. 17895; Cass. civ., sez. lav., 18817/13)."

Dalle prove testimoniali raccolte nella causa è anche emerso che "il rapporto si è, nei fatti, svolto in maniera niente affatto funzionale al conseguimento delle finalità a cui il contratto doveva indirizzarsi. I vizi accertati letti anche alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte, consentono l'accoglimento della domanda e la relativa sanzione della conversione del contratto intercorso tra le parti in un ordinario rapporto a tempo indeterminato decorrente dal 20 settembre 2014."

Dalla dichiarazione di nullità del contratto di apprendistato professionalizzante ne è disceso il riconoscimento delle differenze retributive dovute sulla base delle mansioni effettivamente svolte.

Per quanto concerne la cessazione del rapporto di lavoro al termine del contratto di apprendistato, il tribunale di Milano ha affermato che "può ritenersi ancora attuale la persuasiva tesi secondo il quale il contratto di apprendistato è un contratto potenzialmente a tempo indeterminato, essendo il termine (legale o contrattuale) indicato come un limite 'massimo', superato il quale non si estingue automaticamente”.

Alla luce di quanto osservato può evincersi che il termine di durata del contratto stabilito dai contratti collettivi o dalla legge, mentre segnala l'esaurimento del contratto di apprendistato, non è¨ idoneo di per sé) ad estinguere anche il rapporto di lavoro, che prosegue, salvo che intervenga il recesso del datore di lavoro. Perciò l'estinzione del rapporto di lavoro é un effetto dell'esercizio della facoltà di recesso e non della scadenza del termine. Alla luce di tutto quanto sopra, la resistente che ha receduto senza ulteriori ragioni se non la scadenza del termine, ha assunto una decisione illegittima e sarà tenuta a corrispondere alla ricorrente a titolo di risarcimento danno ex art. 8 L. 604/66, una somma pari a 2,5 mensilità al tallone mensile di E 1899,38, determinata con riguardo alla durata del rapporto di lavoro (meno di un mese)."

Tribunale Milano sez. lav., (giudice dott.ssa sara Moglia 26/07/2018, (ud. 26/07/2018, dep. 26/07/2018, n.2146