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L’apprendistato è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bi-fasico

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17/08/2018

Il contratto di apprendistato è super protetto

La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Lucca aveva riconosciuto la nullità del rapporto di apprendistato intercorso tra Poste Italiane spa e P.P. , ritenendo invece sussistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e ha disposto la reintegrazione della P. nel suo posto di lavoro, anche condannando la società al risarcimento del danno pari alle retribuzioni percepite dal licenziamento del 16.9.2005 sino alla ripresa del lavoro.
La Corte aveva ritenuto corretta la valutazione fatta dal Tribunale sul materiale probatorio acquisito, sia testimoniale che documentale, e quindi provata l’assenza delle condizioni tipiche dell’apprendistato, quali la formazione e l’affidamento ad un tutor, aveva poi valutato qualificabile quale licenziamento l’allontanamento della lavoratrice dal posto di lavoro.
Avverso tale decisione la società Poste ha proposto ricorso in Cassazione.

La Cassazione ha respinto il ricorso ribadendo il principio secondo il quale “con riguardo alla particolare natura del contratto in questione (contratto di apprendistato ndr) riferito ad un "rapporto di lavoro a tempo indeterminato bi-fasico, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge, con funzione specializzante, lo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale),mentre la seconda fase - soltanto eventuale, perché condizionata al mancato recesso ex art. 2128 cod.civ. - rientra nell’ordinario assetto del rapporto di lavoro subordinato". …tale qualificazione non è contraddetta dall’articolo 7 della legge n. 25/1955 a tenore del quale l’apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita dai contratti collettivi di lavoro e, comunque, a cinque anni- giacché il termine finale della formazione professionale non identifica un termine di scadenza del contratto ma un termine di fase all’esito del quale, in assenza di disdetta, il rapporto (unico) continua con la causa tipica del lavoro subordinato. Il principio di diritto qui ribadito ha quale immediato effetto la inapplicabilità al contratto di apprendistato, in caso di licenziamento intervenuto in evidenza del periodo di formazione, della disciplina relativa al licenziamento ante tempus nel rapporto di lavoro a termine.
Tale conclusione è del resto imposta dalle sentenze additive di accoglimento della Corte Costituzionale del 28.11.1973 nr. 169 e del 4 febbraio 1970 nr. 14; per effetto delle citate pronunzie l’intero corpus di norme di cui alla legge 604/1966 è stato esteso al contratto di apprendistato, proprio sul presupposto della sua assimilabilità all’ordinario rapporto di lavoro".
La costruzione così articolata dell’istituto rende evidente la distinzione con l’ipotesi del contratto a termine sia con riguardo alla configurazione della causa mista e del caratterizzate profilo formativo, che con riferimento alla valenza del termine che, nel caso dell’apprendistato, se scaduto in assenza di disdetta, determina la prosecuzione di un ordinario rapporto di lavoro, nel corso del quale l’illegittimo recesso trova le tutele tipiche del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non quelle di cui all’art. 32 l. n. 183/2010 destinata all’illegittimo termine apposto al contratto.”
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 4 aprile – 1 agosto 2018, n. 20394