12/01/2019
Un lavoratore era adibito a mansioni di responsabile vendite in due regioni; nello svolgimento di queste mansioni, egli aveva il coordinamento e la direzione del personale addetto alle vendite, effettuava le nuove assunzioni, disponeva i piani ferie, programmava gli orari di apertura e chiusura dei punti vendita, realizzava congressi con i venditori e il personale dei punti vendita. Dopo un periodo di inoperosità per volontà aziendale, il lavoratore è stato adibito a mansioni di semplice venditore consistenti nel "prendere appuntamenti con gli addetti agli acquisti di società o enti per tenere pubbliche relazioni, oppure per sollecitare le vendite nell'ambito di un accordo quadro con prezzi già prestabiliti".
A fronte di questo mutamento delle mansioni, il lavoratore ha presentato immediatamente le dimissioni per giusta causa. I giudici di merito hanno riconosciuto la correttezza delle dimissioni per giusta causa attribuendo al lavoratore il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità supplementare di risarcimento, trattandosi di un dirigente.
L'azienda ha fatto ricorso in Cassazione, lamentando tra l'altro, la erroneità della decisione per non essere stata considerata la circostanza che il lavoratore fosse stato assunto, solo dopo una settimana, da un'altra azienda trovando valida occupazione
La Cassazione ha confermato definitivamente la decisione dei primi giudici ritenendo del tutto ininfluente, sui diritti riconosciuti dalla sentenza al lavoratore dimissionario, la circostanza che egli avesse trovato tempestivamente altra e idonea occupazione.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 175/19; depositata l’8 gennaio.