28/03/2018
Il Tribunale, prima, e la Corte di Appello ,dopo, hanno dichiarato la nullità del contratto di somministrazione accertando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo alla società, con condanna della società utilizzatrice alla assunzione del lavoratore e al risarcimento del danno. Il contratto di somministrazione di manodopera è stato dichiarato nullo perché in precedenza il rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità, era già in capo alla società che poi nel contratto di somministrazione sarebbe diventata la società utilizzatrice.
Tra le parti si discuteva sulla qualificazione del rapporto di lavoro nel periodo antecedente al contratto di somministrazione. Con riferimento a questo periodo, per affermare la natura subordinata della prestazione, la Cassazione ha affermato che “ nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all'opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autoorganizzazione in capo al prestatore (vedi Cass. 21/1/2009 n.1536, Cass. 15/6/2009 n.13858, Cass.16/8/2013 n.19568). “
Cassazione ordinanza sezione lavoro n. 7587 pubblicata il 27 marzo 2018