27/12/2017
Il contratto di apprendistato si configura, pacificamente, come un contratto a tempo indeterminato. Ciò è stato sancito espressamente dal legislatore nell’art. 41 del D. lg.s. n. 81 del 2015. Si differenzia dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tipico semplicemente per la finalità di formazione e di occupazione dei giovani. Come ben evidenziato dalla Corte di Cassazione, da ultimo con la sentenza n. 17373 del 13/07/2017, tale qualificazione del contratto di apprendistato quale contratto a tempo indeterminato ha “quale effetto immediato la inapplicabilità al contratto di apprendistato, in caso di licenziamento intervenuto in pendenza del periodo di formazione, della disciplina relativa al licenziamento ante tempus nel rapporto di lavoro a termine”.