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Il dirigente sindacale per essere trasferito dall'azienda deve avere il preventivo nulla osta della sua organizzazione sindacale.

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09/05/2018

Forte tutela dell'attività sindacale

I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendale costituite a iniziativa dei lavoratori nelle unità produttive dell'azienda possono essere trasferite dall'unità produttiva alla quale sono addetti "solo previo nullaosta delle associazioni sindacali di appartenenza". Lo statuto dei lavoratori limita la tutela solo ai dirigenti sindacali delle rsa e delle rsu, eletti dai lavoratori.

La tutela si estende anche nel caso in cui il trasferimento sia disposto dall’azienda nell'ambito di un avvicendamento  prevista dai regolamenti interni aziendali. La tutela non si estende alle trasferte momentanee o ai distacchi di breve durata cosi come non si estende al caso in cui l’unità produttiva diversa si trovi nella stessa sede alla quale è adibito il dirigente sindacale.

Il semplice dirigente sindacale che non fa parte della rsu o della rsa non può usufruire delle tutele previste dallo statuto dei lavoratori a meno che il contratto collettivo applicato in azienda non estenda queste tutele anche alla sua figura.  Occorre avere sempre presente la disciplina sia dello statuto dei lavoratori che il contratto collettivo. Vi sono tanti contratti collettivi che estendono la tutela sul trasferimento anche al dirigente sindacale che non è stato eletto dai lavoratori e che non fa parte della rsu o della rsa.

Il nulla-osta è volto a consentire al sindacato di verificare - di volta in volta - se vi siano ragioni che in qualche modo ledono o rendono più difficoltoso l'esercizio dell'attività sindacale in seguito al trasferimento oppure no, valutando se quest'ultimo sia idoneo a limitare l'esercizio dell'attività sindacale.

Un dirigente sindacale trasferito senza il nulla osta della sua organizzazione di appartenenza costituisce sicuramente il comportamento antisindacale che lede oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali.

Repressione della condotta antisindacale.

 Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio.

Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Il datore di lavoro che non ottempera al decreto o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.

Statuto dei lavoratori art.28