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Repressione condotta antisindacale

Protetta anche l'attività sindacale locale

In tema di repressione della condotta antisindacale, va riconosciuta la legittimazione ad agire agli organismi locali di sindacati non maggiormente rappresentativi sul piano nazionale se il sindacato sia diffuso sul territorio nazionale, dovendosi ritenere sufficiente, a tal fine, lo svolgimento di effettiva azione sindacale, non su tutto, ma su gran parte del territorio nazionale. Ne consegue che la stipula di un contratto collettivo nazionale, nonostante l'indubbia rilevanza sintomatica della rappresentatività che ne discende, non costituisce l'unico elemento significativo nè lo svolgimento di effettiva attività sindacale può essere ravvisato solo nella stipulazione di un contratto collettivo esteso all'intero ambito nazionale.

Cassazione civile sez. lav. 22/07/2014 Numero: 16637

 

Repressione della condotta antisindacale.

 Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio.

Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Il datore di lavoro che non ottempera al decreto o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.

Statuto dei lavoratori art.28