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Nel contratto collettivo del commercio l'anno solare è diverso dall'anno civile che decorre dal 1 gennaio e finisce il 31 dicembre

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01/05/2018

Lo dice la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17006/2017


Un lavoratore è stato licenziato per superamento del periodo di comporto. Contrariamente al tribunale, la corte di appello di Messina nel riformare una sentenza del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha ritenuto che il periodo di riferimento entro cui calcolare - ai sensi dell'art. 93 del c.c.n.l. settore Terziario - il numero complessivo delle assenze per malattia ("un anno solare") decorreva dall'inizio dell'evento di riferimento ovvero, a ritroso, dalla data del recesso, e non dal primo giorno di ogni anno".

La corte di cassazione ha confermato questa decisione perché "appare del tutto conforme ai principi di logica, di ragionevolezza nonché di parità di trattamento tra lavoratori assenti per malattia per periodi rientranti o meno nell'anno di calendario, ritenere che la base annua cui va rapportato il comporto si identifica nell'anno solare, cioè nell'intervallo di 365 giorni decorrente dal primo episodio morboso, dall'inizio della malattia (se continuativa) ovvero, a ritroso, dalla data del licenziamento come già statuito da questa Corte proprio con riferimento alla contrattazione collettiva applicata nel caso di specie (contratto collettivo settore commercio), una diversa interpretazione del significato di anno, come anno di calendario, condurrebbe, infatti, all'assurdo di riconoscere un periodo di comporto di durata diversa a fronte di assenze per malattie di identica natura e durata - parimenti disciplinate dalla contrattazione collettiva - per la circostanza, del tutto casuale ed estrinseca, della loro datazione (cfr. Cass. nn. 26005/2015, 6599/1992; medesimo approdo esegetico è stato scelto per dizione analoga contenuta nel D.L.C.P.S. n. 1304 del 1947 da Cass. n. 13396/2002; diversamente, Cass. n. 13374/2003 ha fatto riferimento all'arco temporale 1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno, a fronte - peraltro - della specificazione in tal senso contenuta nel c.c.n.l. settore socio assistenziale).  La Corte distrettuale si è conformato al principio di diritto innanzi esposto ritenendo, correttamente, che in presenza di un unico elemento morboso protrattosi a cavallo di due successivi anni di calendario, il periodo di conservazione (pari a 180 giorni) del posto di lavoro va computato a decorrere dal primo episodio morboso, ossia dall'inizio della malattia."

Sent. Sez. lavoro Num. 17006 Anno 2017.

 

Nella foto: opera di František Kupka  (1871 – 1957) pittore ceco, uno dei maggiori esponenti della pittura astratta e dell'orfismo.

 

 

 

Il contratto collettivo peggiorativo

Nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni "in peius" per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 c.c.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale. cassazione civile sez. lav.  19 giugno 2014 n. 13960  

Il contratto collettivo non si applica a tutti

I contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso dall'accordo e potrebbero addirittura essere vincolati da un accordo sindacale separato. Cassazione civile sez. lav.  18 aprile 2012 n. 6044