23/04/2017
La corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su una controversia avente ad oggetto l’obbligo del padre di continuare a versare il contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne che aveva trovato un posto di lavoro in qualità di apprendista. Il padre rifiutava così di continuare nella corresponsione dell’assegno. La corte ha deciso la controversia in senso sfavorevole al padre affermando, invece, i seguenti principi:
“Giova, al riguardo, premettere:
a) che l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro, secondo le regole dell’articolo 148 c.c., al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica (o sia stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica), ovvero finché non sia provato che il figlio stesso, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire all’autosufficienza, non ne abbia, poi, tratto profitto per sua colpa (Cassazione 2670/98; 4616/98; 9109/99; 4765/02; 8221/06);
b) che, a questi fini, la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall’obbligo di istruzione professionale a carico del l’imprenditore, ex articolo 11, lettera “a”, della legge 25/1955, nonché dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all’insegnamento complementare, ex articolo 10 della menzionata legge 25/1955) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato (Cassazione 8847/96; Su, 486/99), onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico (determinato secondo quanto previsto dall’articolo 11, lettera “c”, della già citata legge 25/1955) percepito nel medesimo rapporto di apprendistato ed, in particolare, dell’adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell’idoneità di quest’ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione (Cassazione 4212/90), ad assicurare in concreto all’apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto (determinata secondo quanto previsto dall’articolo 21, comma 2, della legge 56/1987), l’autosufficienza sopraindicata.”( Cassazione , sez. I civile, sentenza 11.01.2007 n° 407).
Milano 28/04/2007