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Si esternalizza l'attività? licenziamento giustificato

tag  News  sentenza  909  2017  Sala  esternalizzazione  attività 

06/11/2017

Lo dice il presidente della Corte di Appello di Milano

Un'azienda ha intimato il licenziamento ad un suo dipendente con la seguente motivazione riportata nella lettera di  licenziamento.

“ Come già precisato, la determinazione della società di procedere con il licenziamento è dipesa dal venir meno della mansione di Facility Service Manager in quanto la Società ha ritenuto necessario esternalizzare, nell’ottica del contenimento dei costi e della razionalizzazione e maggior efficienza della struttura, tutte le attività di gestione e di manutenzione del parco automezzi affidando i relativi incarichi a Ombra S.r.l.”

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento, il tribunale di Lodi ha respinto la domanda perché ha ritenuto dimostrata la soppressione della posizione di lavoro ricoperta dal ricorrente per l’esternalizzazione dell'attività di gestione e manutenzione del parco automezzi, attività che il lavoratore svolgeva in prevalenza nell'ultimo periodo del rapporto di lavoro.

Dalle testimonianze emergeva che l'attività di gestione vera e propria del parco automezzi era stata interamente demandata ad una società esterna.

La corte di appello ha confermato la sentenza. La motivazione della corte di appello, che ha esaminato attentamente le dichiarazioni testimoniali, è stata così sintetizzata.

“ritiene il Collegio che correttamente il giudice dell'opposizione, condividendo peraltro la valutazione già espressa dal giudice della fase sommaria, ha confermato la sussistenza del giustificato motivo oggettivo ricondotto dalla società,(doc n.24 parte attrice in primo grado) nella comunicazione del 19 maggio 2014 al venir meno della mansione di Facility Service manager a causa dell'avvenuta esternalizzazione, nell'ottica del contenimento dei costi e di una maggiore efficienza della struttura, avendo affidato le relative attività di gestione e di valutazione del parco automezzi alla Società Ombra S.r.l.”

Corte Appello di Milano, sentenza n. 909/2017, Dott.ssa. Chiarina Sala, Presidente Relatore.

 

Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi

Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).

 La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.

 L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003). 

Termini di decadenza per l'impugnazione del licenziamento

Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Legge 604/1966

Tentativo preventivo di conciliazione

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qualora disposto da un datore di lavoro che occupi più di 15 addetti, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. Nella comunicazione il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro. La procedura si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione e' valutata dal giudice nel successivo ed eventuale contenzioso giudiziario. Legge 604/1966 art. 7.

Durante la prova si può licenziare anche verbalmente

Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto e devono essere indicati i motivi. I lavoratori assunti in prova  possono essere licenziati anche oralmente. Ma è consigliabile usare anche per essi la forma scritta con la motivazione del mancato superamento della prova. Legge 604/1966