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Senza audizione orale, licenziamento disciplinare nullo

Il certificato medico attestava l'impedimento a comparire

Una lavoratrice riceve una lettera di contestazione di addebito con l'invito a discolparsi; prima che scada il termine dei 5 giorni concessi per la presentazione delle eventuali giustificazioni, la lavoratrice chiede di essere sentita oralmente in una data compatibile con il suo stato di malattia attestato da un certificato medico che invia all'azienda. L'azienda, però, adducendo l'osservanza di una previsione del contratto collettivo, che impone l'audizione orale entro i 5 giorni dalla richiesta, la convoca con immediatezza senza considerare il contenuto del certificato medico che per quel giorno ne attestava l'impedimento ad essere presente. Le giustificazioni orali in tal modo non sono state rese. La corte di appello ha ritenuto la procedura gravemente viziata. La lavoratrice è stata reintegrata nel posto di lavoro.

Il datore di lavoro ricorre in Cassazione.

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della corte di appello; per la Corte di Cassazione la società datrice aveva l'obbligo di consentire l'audizione della lavoratrice perché, nel giorno convocata per la presentazione delle giustificazioni, era nell'impossibilità di essere presente in ragione del suo stato di malattia debitamente certificato. Per la Corte di Cassazione la lavoratrice ha il diritto, se ne fa richiesta, di essere sentita oralmente dal datore di lavoro; il datore di lavoro ha l'obbligo di convocarla e ascoltare le sue difese in una data compatibile. L'impedimento della lavoratrice, attestato dal certificato medico, confermava che non si trattava  di una data ritenuta dalla lavoratrice semplicemente disagevole o sgradita. Si trattava di un impedimento reale ad essere presente e rendere le giustificazioni. (Cassazione n. 23510/2017).

Nella foto: Giacomo Balla, futurista, "Colpo di fucile. Canto patriottico in piazza Siena".

Il potere disciplinare del datore di lavoro

  Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Articolo 7 dello statuto dei lavoratori

La contestazione non può essere ripetuta.

Si deve  escludere che il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, lo possa esercitare una seconda volta per quegli stessi fatti, in quanto ormai consumato: essendogli consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva, nonché dei fatti non tempestivamente contestati o contestati ma non sanzionati per la globale valutazione, anche sotto il profilo psicologico, del comportamento del lavoratore e della gravità degli specifici episodi addebitati. Sentenza Cassazione del 30 gennaio 2018.  

Impugnazione della sanzione. Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Art 7 dello Statuto dei lavoratori