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L’omessa conservazione dei dischi cronotachigrafi può costar cara

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23/04/2017

I dischi sono obbligatori per legge


I regolamenti n. 561/06 CE (che ha sostituito il precedente regolamento n. 3820/1985 CEE) e n. 3821/85 CEE disciplinano l’uso del c.d. “cronotachigrafo”, obbligatorio per determinati tipi di veicoli adibiti al trasporto su strada. Particolare rilevanza assume l’art. 10, par. 5, del primo regolamento, che prevede come obbligatorio per l’ “impresa di trasporto che utilizza veicoli dotati di apparecchi di controllo in conformità dell’allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 e che rientrano nel presente regolamento: i) garantire che tutti i dati pertinenti siano trasferiti dall’unità di bordo e dalla carta del conducente secondo la frequenza stabilita dallo Stato membro, e che siano trasferiti con maggiore frequenza affinché vengano trasferiti tutti i dati relativi alle attività intraprese dall’impresa, o per conto della stessa; ii) garantire che tutti i dati trasferiti tanto dall’unità di bordo quanto dalla carta del conducente siano conservati per almeno 12 mesi successivamente alla registrazione e, se un addetto ai controlli dovesse richiederlo, tali dati siano accessibili, direttamente o a distanza, presso i locali dell’impresa”.
Nello stesso senso, l’art. 14, par. 2, del secondo regolamento n. 3821/85 dispone che “L’impresa conserva i fogli di registrazione [comunemente detti “dischi” del cronotachigrafo] in modo sistematico per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilascia una copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta. I fogli sono esibiti o consegnati a richiesta degli agenti incaricati del controllo” (sul punto, di analogo tenore è altresì il successivo par. 5 dell’art. de quo).
Come spesso accade, i regolamenti comunitari, sebbene direttamente applicabili in tutte le loro parti senza la necessità di un intervento ricettivo interno, rimandano alla discrezionalità degli Stati membri quanto alla determinazione delle sanzioni.
Occorre, però, notare, sotto questo profilo, che se il Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) all’art. 179 prevede le sanzioni per le specifiche ipotesi di mancanza del cronotachigrafo, nei casi in cui lo stesso è previsto; di presenza a bordo del veicolo di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante; oppure di mancato inserimento, nello stesso, del foglio di registrazione (sul punto cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 1 febbraio 2007, n. 2208), per ciò che concerne più specificamente l’obbligo di conservazione dei dischi deve, invece, richiamarsi l’art. 19 della L. 13 novembre 1978, n. 727, a mente del quale “Chiunque contravvenga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti d’attuazione per le quali non sia prevista una specifica sanzione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 43 a euro 85”.
Nell’interpretare tale disposizione, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che “L’impresa esercente l’attività di trasporto su strada mediante autocarri è tenuta alla conservazione sistematica per un anno dei fogli di registro con dei dati giornalieri di azienda, atteso che l’omessa conservazione sistematica dei fogli di registrazione (c.d. dischi cronotachigrafi) è sanzionata dall’art. 19 l. n. 727 del 1978 in relazione a ciascun giorno lavorativo, avendo il foglio di registrazione una propria individualità ed autonomia, come emerge dall’art. 15 comma 2 del regolamento Cee n. 3821 del 1985, che fa riferimento alla utilizzazione da parte dei conducenti dei fogli di registrazione “per ciascun giorno che guidano” e che si riferisce, quindi, all’obbligo di conservazione di ciascun foglio, che ha una capacità di registrazione limitata a ventiquattro ore” (così Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. 3 agosto 2007, n. 17073).
In caso di accertata violazione delle norme regolamentari comunitarie in materia, la sanzione amministrativa di cui all’art. 19 L. n. 727/1978 sarà, pertanto, moltiplicata per ogni singolo giorno lavorativo non debitamente registrato e conservato, e potrà risultare particolarmente gravosa.
Milano 21/092009