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Infortunio mortale, committente responsabile per omesse misure di sicurezza sul lavoro.

L'obbligo del committente sussiste se si tratta di impresa

Un operaio,  mentre era impegnato nei lavori di rimozione delle lastre di ethernet dal tetto del capannone di proprietà di un'impresa committente, precipitava al suolo riportando lesioni che ne cagionavano la morte. Dalle indagini effettuate era emerso che sul tetto in questione non erano state approntate misure di protezione. Questa mancanza di misure aveva causato la precipitazione al suolo del lavoratore. Tra la società committente e la società appaltatrice era stato all'epoca concluso un contratto di appalto che l'appaltatrice aveva subappaltato ad un terzo imprenditore individuale. Discutendosi sulla responsabilità della società committente, la Corte di Cassazione ha affermato che "in materia di infortunio sul lavoro in un cantiere il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 1996 N. 494...". Continua la Corte di Cassazione affermando che "…incombe sul datore di lavoro committente promuovere la cooperazione e il coordinamento e che tale obbligo debba ritenersi escluso "Non per le generiche precauzioni, da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti, ma per quelle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale, normalmente assente in chi opera in settori diversi nella conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o nell'utilizzazione di speciale tecniche o nell'uso di determinate macchine". Nel caso specifico non sussistevano queste condizioni che avrebbero potuto escludere la responsabilità dell'impresa committente. L'infortunio nel caso di specie è collegabile causalmente ad una colpevole omissione da parte del committente perché "non può considerarsi rischio specifico quello derivante dalla generica necessità di impedire cadute da parte di chi operi in altezza essendo, questo pericolo, riconoscibile da chiunque, indipendentemente dalle sue specifiche competenze".

Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza N. 12.228/2015.

 

 

Tutela delle condizioni di lavoro le norme del nsoro codice civile:

 -Art. 2087 codice civile. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

-Art. 2060 codice civile. Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.

Infortunio sul lavoro.

E’ infortunio sul lavoro qualsiasi lesione che un lavoratore subisca in occasione dell'espletamento della sua attività lavorativa, dovuta ad una causa violenta da cui sia derivata una inabilità totale o parziale al lavoro. L'infortunio può procurare una invalidità temporanea al lavoro oppure una invalidità permanente, totale o parziale.

Infortunio in itinere

La legge tutela anche l'infortunio che il lavoratore subisce durante il normale percorso di andata e ritorno dal suo luogo di abitazione a quello di lavoro oppure nel percorso di collegamento tra 2 diverse sedi di lavoro. Nel caso in cui manchi la mensa aziendale, la copertura assicurativa si estende anche agli infortuni avvenuti nel tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti.

Malattia professionale

La malattia professionale è la malattia che si contrae a causa di condizioni di lavoro, di materiali utilizzati o comunque di  fattori nocivi presenti nel luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa. La malattia professionale può comportare una incapacità temporanea al lavoro o anche la morte del lavoratore. L'istituto previdenziale indennizza la malattia professionale a condizione che essa sia stata contratta effettivamente nell'esercizio della prestazione lavorativa. La sua causa non è violenta come nell'infortunio sul lavoro ma si presenta come progressivamente lesiva sul fisico del lavoratore.

Trattamento previdenziale nei casi dubbi.

Quando vi è incertezza sulla natura dell'evento, se infortunio sul lavoro o malattia professionale coperti dall’Inail  oppure malattia semplice coperta dall'Inps, in via provvisoria provvede alla liquidazione del trattamento dovuta al lavoratore il primo ente che ha ricevuto la denuncia. Risolta la questione relativa alla natura dell'evento morboso, l'istituto competente regolerà in modo definitivo il trattamento dovuto all'assicurato.