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Per il reato di contraffazione basta il solo possesso della merce e non anche la vendita.

tag  reato  contraffazione 

20/01/2014


Gli agenti delle fiamme gialle nel corso di un’operazione anticrimine, intercettavano un’autovettura, all'interno della quale accertavano la presenza di 74 capi di abbigliamento con marchi di pertinenza di note case di moda e procedevano a sequestro probatorio dei medesimi, ritenendoli contraffatti, in considerazione del fatto che il possessore non avesse fornito, su esplicito invito, documentazione circa la lecita provenienza dello stesso materiale. 
Convalidato il sequestro, il pubblico ministero. delegava i militi ad effettuare gli opportuni accertamenti volti a verificare il carattere contraffatto del materiale sequestrato. La contraffazione veniva così definitivamente accertata.
Il Tribunale , in sede di dibattimento, ha dichiarato la responsabilità penale del detentore della merce perché il reato previsto dall’’art. 474 c.p. ricorre, anche a prescindere dalla dimostrazione della ricorrenza di concrete trattative di vendita, essendo sufficiente per la configurazione dell'illecito penale il solo possesso ingiustificato di un numero rilevante di prodotti con marchio alterato o contraffatto. 
Milano 06 gennaio 2009

Codice avvocati, dovere di segretezza e riservatezza.

06/05/2018 DAL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia.  Art. 7 – Dovere di fedeltà.... [Leggi tutto]