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Sanzione amministrativa: inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole.

tag  sanzione  amministrativa  illecito  legge  tempo 

17/01/2014


Molto spesso nella vita pubblica avviene che il legislatore emani una nuova normativa che non prevede più come illecito amministrativo un fatto che precedentemente lo era oppure che punisca in modo meno severo il precedente fatto. Applicando la logica E il buon senso si sarebbe portati a concludere che la norma più favorevole sostituisce la precedente ma, purtroppo, così non è.
La corte di cassazione, interpretando correttamente la vigente disciplina giuridica, ha affermato che “La giurisprudenza di questa Corte è da tempo fermamente orientata nel senso che in materia di illeciti amministrativi l'operatività dei principi di legalità, …, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento della condotta alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole”. Corte di cassazione Sezione lavoro, sentenza n. 24416/08; depositata il 2 ottobre 2008.
Milano 30/10/2008

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