09/01/2014
La revoca del licenziamento per produrre i suoi effetti è necessario che sia accettata dal lavoratore. Nessuna norma attribuisce al datore di lavoro questo potere unilaterale e di supremazia negoziale.
Questa accettazione della revoca da parte del lavoratore può avvenire in forma libera, senza la necessità che sia formalizzata per iscritto o in altre forme sacramentali.
Per l’accettazione della revoca del licenziamento non è richiesta la forma scritta. L’ accettazione della revoca può avvenire anche per fatto in equivoco, come ad esempio, la ripresa dell’attività lavorativa con la presentazione sul luogo di lavoro.
( Cassazione Sezione Lavoro n. 20901 del 5 ottobre 2007).
Milano 20/11/2007.