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Malattia e suo trattamento nel CCNL Telecomunicazioni

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07/01/2014

L’art. 36 del CCNL del settore Telecomunicazioni (mese di dicembre 2005), disciplina il periodo di comporto prevedendo che, nel caso di assenza per malattia, il lavoratore non in prova e assunto a tempo indeterminato, avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro per: 

a - 180 giorni di calendario, con intera retribuzione; 
b - 185 giorni di calendario, al 50% della retribuzione. 

Qualora i suddetti periodi di conservazione vengano superati a causa di un evento morboso continuativo caratterizzato da assenza ininterrotta, o interrotta da un’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi, il periodo di conservazione del posto ed il relativo trattamento retributivo sono prolungati sino ad un massimo di ulteriori 120 giorni di calendario. 

Il periodo di comporto deve essere valutato con riferimento alle assenze complessivamente verificatesi nel periodo di tre anni precedente ogni nuovo ultimo episodio morboso. 

Scaduti i termini massimi innanzi indicati, al lavoratore ammalato che ne faccia richiesta potrà essere concessa la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo fino a diciotto mesi; in tal caso questo ulteriore periodo di assenza, non retribuita, non sarà ritenuto utile ai fini del trattamento di fine rapporto di lavoro né ad alcun altro effetto. 

Nel caso in cui le assenze per malattia superino i termini massimi sopra indicati, l’azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva di preavviso.

In deroga alla previsione generale del trattamento economico sopra indicato (180 giorni ad intera retribuzione e 185 giorni al 50% della retribuzione) il Contratto Collettivo prevede l'obbligo aziendale della corresponsione dell'intera retribuzione globale, prescindendo totalmente dalla circostanza che la malattia cada nel primo o nel secondo semestre, nelle seguenti ipotesi:

a - per periodi di ricovero ospedalieri, inclusi i ricoveri in day hospital e terapie salvavita effettuate presso strutture sanitarie non pubbliche, fino ad un massimo di 60 giorni complessivi;
b - per periodi di malattia di durata superiore a 15 giorni continuativi fino ad un massimo di 60 giorni complessivi e comunque fino ad un tetto massimo di 90 giorni complessivi per gli eventi sopra indicati.

Se il lavoratore, pertanto, ha superato con le sue assenze una durata di sei mesi di malattia, egli nel caso di successiva malattia che abbia una durata da 15 a 90 giorni, ha diritto all’intera retribuzione anche se questa malattia cade nel secondo semestre delle sue assenze.

Lo stesso trattamento vale anche per i ricoveri ospedalieri.

Si tratta di un calcolo complesso, che il lavoratore può però facilmente effettuare chiedendo all'azienda la consegna del prospetto delle sue assenze per malattia. L'azienda, per esplicita previsione del Contratto Collettivo, ha l’obbligo di consegnare il prospetto.

Si deve segnalare il comportamento di alcune aziende del settore delle telecomunicazioni che considerano come giorno di malattia il permesso di qualche ora per recarsi dal medico curante al fine di effettuare controlli o per altri motivi. Questo comportamento, secondo la norma collettiva che non detta alcuna disciplina specifica, è da ritenersi illegittimo. L’assenza di qualche ora per motivi di salute non legittima l’azienda a considerare l'assenza come malattia, inserendola così nel conteggio utile ai fini del comporto e del trattamento economico che vi è collegato.

L'azienda non può nemmeno procedere in modo cumulativo, sommando le singole ore di assenza della giornata fino a formare un giorno di assenza qualora si raggiungono le otto ore.

Il Contratto Collettivo non disciplina in alcuna sua parte l'assenza parziale del lavoratore nella giornata. In questo contesto l'azienda non può utilmente considerare queste ore di assenza computandole positivamente nel comporto.

Milano, 23/02/2007

ART. 2110 malattia. In caso di malattia, se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali dagli usi o secondo equità.

Nei casi di malattia, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto, decorso il periodo stabilito dalla legge dagli usi o secondo equità.


Il periodo di assenza dal lavoro per malattia deve essere computato nell'anzianità di servizio.

Malattia e contratto collettivo. Tutti i contratti collettivi prevedono una disciplina particolareggiata della malattia, che si applica ai lavoratori destinatari di quel contratto collettivo. Per conoscere questa disciplina occorre esaminare lo specifico contratto collettivo che si applica al rapporto di lavoro. I contratti collettivi prevedono il trattamento economico spettante al lavoratore nei giorni di assenza  dal lavoro per malattia. 





Periodo di comporto. Con queste parole si definisce il periodo di tempo durante il quale il lavoratore, assente dal lavoro per malattia, conserva il diritto a non essere licenziato. Superato questo limite temporale, il datore di lavoro ha la facoltà di intimare il licenziamento riconoscendo il preavviso. I contratti collettivi prevedono diverse figure di periodo di comporto. Vi sono contratti collettivi molto garantisti per i lavoratori e altri contratti che, invece, danno una garanzia minima  di durata temporale.