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Dequalificazione, spetta il danno patrimoniale

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07/01/2014

la prova anche attraverso indizi e fatti notori

Il tribunale di Milano sez. lavoro di Milano, nella persona del dott. Martello, con sentenza del mese di ottobre 2006, dopo aver affermato il “carattere patrimoniale del pregiudizio connesso al mancato svolgimento del lavoro e delle proprie mansioni” ha statuito che “- anche a voler escludere che il danno sia in re ipsa - il pregiudizio connesso alla impossibilità di svolgere le proprie mansioni rientra fra le nozioni di comune esperienza; e che la valutazione di tale circostanza può essere fatta anche in base al c.d. "fatto notorio", costituente canone legale di prova, ai sensi dell'art 115 cpc. Infatti va riconosciuto che la impossibilità di svolgere il lavoro per il quale si è idonei, comporta un decremento o, quanto meno, un mancato incremento della professionalità, intesa come l'insieme delle conoscenze teoriche e delle capacità pratiche che si acquisiscono da parte del lavoratore con il concreto esercizio della sua attività lavorativa; o, anche, come il bagaglio di esperienze e di specifiche abilità che si conseguono con l'applicazione concreta delle nozioni teoriche acquisite.
La professionalità di un lavoratore dipende ed è costituita non solo dalle nozioni teoriche ma delle capacità applicative delle stesse nella prassi lavorativa; essa si forma nel rapporto con le esigenze concrete poste dalla pratica quotidiana e viene conservata, se non anche stimolata e incrementata, dall'attività quotidiana e dalla pratica.
In tale prospettazione è evidente che la forzata inattività del lavoratore determinata dalla assegnazione a compiti del tutto diversi e inferiori a quelli suoi propri determina per il lavoratore un pregiudizio al suo bagaglio professionale ,che si traduce in un danno patrimonialmente valutabile.”