A- A A+

Gli obblighi antinfortunistici anche contro la volontà del lavoratore

Un'azienda ha consentito che un lavoratore effettuasse un gran numero di ore di lavoro straordinario in conseguenza delle quali si ammalava e subiva un danno anche biologico. L'azienda, avuta notizia di ciò, illic et immediate disponeva che non effettuasse più lavoro straordinario. Il lavoratore ha chiesto ugualmente al giudice di Milano il risarcimento dei danni subiti, l’azienda ha respinto la richiesta eccependo che il consenso del lavoratore e i suoi solleciti rendevano legittimo il comportamento datoriale.

La corte di appello di Milano, però, riformando la decisione, con sentenza del settembre 2006 n. 649, ha affermato il principio giuridico secondo il quale “la disponibilità dimostrata da un lavoratore a prestare lavoro eccedente la normale tollerabilità non esonera il datore di lavoro dal prestare ex art. 2087 cod. civile le idonee misure per salvaguardare la sua salute. Il datore di lavoro è, infatti, responsabile della tutela delle condizioni di lavoro dei dipendenti, al di là del consenso dagli stessi prestato, proprio per evitare che egli approfitti dello stato di bisogno del lavoratore, occupandolo in attività pericolose e usuranti.” L’azienda ha proposto ricorso per cassazione.

Milano 13/11/2006

Tutela delle condizioni di lavoro le norme del nsoro codice civile:

 -Art. 2087 codice civile. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

-Art. 2060 codice civile. Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.

Infortunio sul lavoro.

E’ infortunio sul lavoro qualsiasi lesione che un lavoratore subisca in occasione dell'espletamento della sua attività lavorativa, dovuta ad una causa violenta da cui sia derivata una inabilità totale o parziale al lavoro. L'infortunio può procurare una invalidità temporanea al lavoro oppure una invalidità permanente, totale o parziale.

Infortunio in itinere

La legge tutela anche l'infortunio che il lavoratore subisce durante il normale percorso di andata e ritorno dal suo luogo di abitazione a quello di lavoro oppure nel percorso di collegamento tra 2 diverse sedi di lavoro. Nel caso in cui manchi la mensa aziendale, la copertura assicurativa si estende anche agli infortuni avvenuti nel tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti.

Malattia professionale

La malattia professionale è la malattia che si contrae a causa di condizioni di lavoro, di materiali utilizzati o comunque di  fattori nocivi presenti nel luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa. La malattia professionale può comportare una incapacità temporanea al lavoro o anche la morte del lavoratore. L'istituto previdenziale indennizza la malattia professionale a condizione che essa sia stata contratta effettivamente nell'esercizio della prestazione lavorativa. La sua causa non è violenta come nell'infortunio sul lavoro ma si presenta come progressivamente lesiva sul fisico del lavoratore.

Trattamento previdenziale nei casi dubbi.

Quando vi è incertezza sulla natura dell'evento, se infortunio sul lavoro o malattia professionale coperti dall’Inail  oppure malattia semplice coperta dall'Inps, in via provvisoria provvede alla liquidazione del trattamento dovuta al lavoratore il primo ente che ha ricevuto la denuncia. Risolta la questione relativa alla natura dell'evento morboso, l'istituto competente regolerà in modo definitivo il trattamento dovuto all'assicurato.